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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

Sezione 3: Vigilanza

Art. 66 Decisione di collocamento dell’autorità di protezione dei minori

1 Se un’autorità di protezione dei minori ha deciso il collocamento di un minore all’estero, questa esercita la propria vigilanza sui genitori affidatari o sull’istituto, facendo ricorso all’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA9 e in collaborazione con la competente autorità di vigilanza estera.

2 L’autorità di protezione dei minori contatta il minore collocato e i genitori affidatari o l’istituto almeno una volta al mese.

3 Se vi sono contestazioni concernenti il posto all’estero e non è possibile trovare una soluzione, l’autorità di protezione dei minori provvede immediatamente a un nuovo posto adatto per l’assistenza.

Art. 67 Decisione di collocamento del rappresentante legale

1 Se il collocamento del minore all’estero è stato deciso dal rappresentante legale, questo si assicura che il posto all’estero sia sottoposto alla vigilanza da parte della competente autorità estera.

2 Se il minore è stato collocato da un’organizzazione preposta al collocamento, questa provvede affinché il posto all’estero sia sottoposto alla vigilanza da parte della competente autorità estera.

3 Se vi sono contestazioni concernenti il posto all’estero e non è possibile trovare una soluzione:

a. il rappresentante legale che ha collocato il minore lo colloca immediatamente altrove o ne predispone il ritorno in Svizzera;

b. l’organizzazione preposta al collocamento che ha collocato il minore:

1. ne informa immediatamente il rappresentante legale e, previo il suo consenso, colloca il minore altrove o ne predispone il ritorno in Svizzera, o

2. se vi è pericolo nel ritardo, sistema immediatamente altrove il minore in misura provvisoria e ne informa il rappresentante legale.

4 Se ritira l’autorizzazione all’organizzazione preposta al collocamento e i genitori affidatari non possono essere assunti da un’altra organizzazione all’estero, l’autorità cantonale esorta il rappresentante legale a predisporre il ritorno del minore in Svizzera.

9 RS 211.222.32