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Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 27 pagine

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Ordinanza sull’assistenza extrafamiliare di minori RU 200x

Art. 71 Diritti e obblighi di comunicazione

1 Chiunque venga a conoscenza di una violazione della presente ordinanza o la sospetti, può comunicarlo all’autorità cantonale.

2 Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, venga a conoscenza di una violazione della presente ordinanza, lo comunica all’autorità cantonale. In particolare l’autorità di protezione dei minori deve comunicare all’autorità cantonale competente le violazioni constatate nei singoli casi nell’ambito della vigilanza sull’assistenza di un minore.

3 In seguito alla comunicazione, l’autorità cantonale la verifica senza indugio e adotta le misure necessarie.

Capitolo 9: Disposizione penale

Art. 72

1 Chi accoglie o colloca un minore senza autorizzazione o chi viola l’autorizzazione, viene punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi.

2 Il perseguimento penale compete all’autorità cantonale.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 73 Esecuzione da parte dei Cantoni

1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza. Disciplinano in particolare:

a. i requisiti necessari per le diverse forme di assistenza e per le organizzazioni preposte al collocamento;

b. l’accertamento della situazione di un richiedente;

c. l’accertamento dell’idoneità di un posto per l’assistenza nel singolo caso;

d. la fissazione del compenso versato per l’assistenza;

e. l’attività di vigilanza.

2Il Cantone istituisce l’autorità cantonale secondo l’articolo 3 entro il 1° gennaio 2013.

3 Al momento della sua istituzione, le domande pendenti sono trasmesse all’autorità cantonale.