Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine
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bilancio ordinario per un periodo di 6 anni. Come riferimento si prende un conto di ammortamento che verrà istituito ex novo. In detto conto vengono registrate unicamente le entrate e le uscite straordinarie. Se le uscite superano le entrate, questo ammanco dovrà essere compensato per mezzo delle eccedenze nel bilancio ordinario al più tardi nei sei anni contabili successivi. Il freno all’indebitamento non verrà né sostituito né modificato, bensì soltanto completato dalla nuova regola.
La quota dello Stato indica il rapporto tra le uscite della Confederazione e il prodotto interno lordo (PIL) nominale. L’obiettivo della stabilizzazione della quota dello Stato dovrà essere assicurato limitando l’aumento delle uscite al livello della crescita del PIL prevista a media scadenza. Le misure di rinuncia ai compiti e le riforme strutturali dovranno essere attuate nell’ambito della verifica dei compiti decisa dal Consiglio federale.
1.4.2 Opzioni per il finanziamento delle misure collaterali
1.4.2.1 Bilancio ordinario della Confederazione
Conformemente agli obiettivi di politica finanziaria del Consiglio federale il finanziamento di misure collaterali deve avvenire in linea di massima attraverso il bilancio ordinario e nel rispetto delle direttive del freno all’indebitamento. Un finanziamento straordinario per mezzo dell’aumento dell’importo massimo delle uscite conformemente al freno all’indebitamento (art. 15 cpv. 1 LFC) è limitato agli eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, agli adeguamenti al modello contabile e alla concentrazione di pagamenti dovuta al sistema contabile. La legge pone pertanto limiti a questo tipo di finanziamento. La condizione che si tratti di eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione, necessaria per il finanziamento straordinario, non è adempiuta nel caso delle misure collaterali. L’entità nonché l’attuazione concreta e il periodo di versamento delle misure collaterali possono essere controllati dalla politica non soltanto in generale, bensì anche in dettaglio, sia nel caso di un accordo OMC sia nel caso dell’ALSA. Di conseguenza il Consiglio federale ritiene che le condizioni per il finanziamento straordinario necessarie sotto il profilo giuridico non sono adempiute.
Per quanto concerne la politica agricola se le misure collaterali venissero pagate subito dopo l’entrata in vigore dell’ALSA vi sarebbero determinati vantaggi. Un rapido versamento dei fondi destinati alle misure collaterali sarebbe tuttavia problematico sotto il profilo della politica finanziaria. Viste le direttive del freno all’indebitamento non è possibile coprire immediatamente un fabbisogno finanziario di vari miliardi che si presenta a breve termine. Al fine di non ostacolare eccessivamente gli appuramenti futuri del bilancio e del piano finanziario e l’adempimento dei compiti della Confederazione, le uscite della Confederazione destinate alle misure collaterali dovrebbero essere ripartite su più anni.
Qualora il bilancio della Confederazione non disponga delle eccedenze necessarie le spese per le misure collaterali possono essere finanziate in linea di massima in due modi. I costi supplementari possono da un lato essere liberati, per quanto concerne le uscite, per mezzo di corrispondenti compensazioni nei diversi settori di compiti della Confederazione. Dall’altro vi è la possibilità di alimentare il bilancio della Confederazione con mezzi derivanti da entrate supplementari. In tal modo il tetto delle spese della Confederazione fissato nell’ambito del freno all’indebitamento aumenterebbe e