Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine

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del finanziamento speciale non sarebbe pertanto necessario, nell’ambito dell’allestimento del bilancio annuo, concedere crediti nel conto economico.

Se invece il legislatore intende disciplinare in dettaglio il versamento delle misure collaterali (forma, entità e momento), i corrispondenti mezzi a destinazione vincolata dovrebbero essere iscritti nei capitali di terzi della Confederazione. Contrariamente all’allibramento nel capitale proprio, l’iscrizione nel capitale di terzi graverebbe il conto economico con una spesa senza incidenza sul finanziamento. In tal modo si terrebbe conto dell’impegno della Confederazione nei confronti del finanziamento speciale. Al momento del versamento delle misure collaterali al conto economico verrebbe accreditato in contropartita un corrispondente reddito senza incidenza sul finanziamento, e l’importo degli impegni della Confederazione diminuirebbe nella stessa proporzione.

Per la costituzione del finanziamento speciale sono pertanto necessarie soltanto iscrizioni a bilancio (capitale proprio) o decisioni di concessione di crediti senza incidenza sul finanziamento. Siccome al contrario di un fondo speciale classico non si tratta di una cassa alimentata con mezzi finanziari, il conto di finanziamento della Confederazione e quindi anche le direttive del freno all’indebitamento non sono interessati dalla costituzione di questo finanziamento speciale.

Se al termine del programma di sostegno in favore dell’agricoltura dovesse esserci un importo rimanente nel finanziamento speciale o se i mezzi non dovessero essere necessari perché non si è giunti a un accordo, i mezzi a destinazione vincolata rimanenti sarebbero sciolti nel bilancio della Confederazione e liberati per finanziare i compiti generali della Confederazione. L’iscrizione a bilancio nel capitale proprio potrebbe essere sostituita da un’iscrizione contabile a bilancio. In caso di contabilizzazione nel capitale di terzi sarebbe necessario procedere a una contabilizzazione senza incidenza sul finanziamento attraverso il conto economico, in analogia con la costituzione della voce nel capitale di terzi.

Attualmente non è possibile definire con precisione l’entità e la struttura delle misure collaterali nonché il momento del loro versamento. Questi aspetti dovranno essere definiti al termine dei negoziati. Di conseguenza per la prima fase della costituzione dei mezzi prima della ratifica dell’accordo e dei decreti corrispondenti relativi alle misure collaterali entra in linea di conto piuttosto l’iscrizione a bilancio nel capitale proprio.

1.4.2.3 Opzioni di finanziamento esaminate e scartate

Oltre al finanziamento straordinario, per il quale le condizioni di cui al numero 1.4.2.1 non sono adempiute, si potrebbe parimenti proporre di discutere l’eventuale costituzione di un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge sulle finanze della Confederazione e un finanziamento delle misure collaterali attraverso siffatto fondo. L’instaurazione di un fondo speciale permetterebbe in effetti un prefinanziamento delle spese. Si potrebbe ad esempio destinare al fondo speciale, già prima dell’entrata in vigore dell’ALSA o di un accordo OMC, un importo annuo proveniente dai mezzi finanziari generali della Confederazione pari ai proventi dei dazi sui prodotti agricoli. Durante gli anni di alimentazione del fondo il bilancio generale della Confederazione disporrebbe di mezzi finanziari ridotti in proporzione. Per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento, occorrerebbe procedere a