Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine

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nonostante la perdita di queste entrate. Siccome non sono possibili misure di durata indeterminata, la destinazione vincolata è stata limitata a 8 anni. Essa è configurata in modo mirato rispetto agli accordi concreti prevedibili al momento attuale.

In linea di massima sono considerati prodotti agricoli e derrate alimentari importati i prodotti di cui ai capitoli 1-24 della tariffa doganale. La delimitazione in dettaglio rispetto alle altre importazioni sarà effettuata analogamente alla definizione dei prodotti agricoli nell’OMC (cfr. n. 1.5). Non sono presi in considerazione i contributi al fondo di garanzia per il finanziamento della costituzione di scorte obbligatorie. Parimenti sono dedotti dai proventi lordi dei dazi anche i dazi rimborsati (traffico di perfezionamento, impegni di garanzia).

Capoverso 2

Le risorse riservate e vincolate saranno impiegate soltanto per il finanziamento delle misure collaterali. Al momento attuale non è ancora possibile prevedere quale dei due accordi entrerà in vigore per primo. Per questo motivo sono menzionate ambedue le varianti di attuazione. Come illustrato sopra, i due accordi non avrebbero effetti cumulativi bensì complementari sul reddito del settore agricolo. A tempo debito il Consiglio federale proporrà al Parlamento la concretizzazione delle misure collaterali parallelamente all’attuazione degli accordi menzionati.

Capoverso 3

Se gli accordi non dovessero essere conclusi o dovessero essere respinti, il finanziamento speciale verrebbe liberato e iscritto nel bilancio della Confederazione. Lo stesso vale per un’eventuale eccedenza nel caso in cui le misure collaterali dovessero richiedere risorse inferiori ai mezzi riservati a tale scopo. Il Consiglio federale si pronuncerà a tempo debito sulla mancata riuscita dei negoziati e sulla liberazione del finanziamento speciale. Se i due accordi dovessero entrare in vigore soltanto dopo il 2016, la proroga della destinazione vincolata a partire dal 2017 necessiterebbe di una nuova base legale.

Capoverso 4

Il fabbisogno finanziario e la data di attribuzione delle risorse potranno essere stabiliti con precisione soltanto al momento dell’attuazione degli accordi. Il finanziamento delle misure collaterali conforme alle direttive del freno all’indebitamento mediante entrate supplementari temporanee o mediante una compensazione sulla base di una riduzione delle uscite in altri settori non è assicurato dall’articolo 19a. Parallelamente all’attuazione dei relativi accordi il Consiglio federale presenterà al Parlamento un messaggio che illustrerà l’origine e l’ammontare delle risorse da impiegare come anche la configurazione delle misure collaterali.

Se giunge alla conclusione che la dotazione del finanziamento speciale è troppo elevata, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.

Numero II: Entrata in vigore

La costituzione di una riserva nel capitale proprio del bilancio della Confederazione non ha ripercussioni sul conto economico della Confederazione. I proventi dei dazi 2009 sono utilizzati soltanto come base per determinare l’importo della riserva di bilancio. Pertanto non è necessaria l’entrata in vigore (retroattiva) il 1° gennaio