Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine
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compensazioni nei diversi compiti della Confederazione. Si esigerebbe quindi da altri settori di attività di fare un sacrificio in un momento in cui la conclusione di un accordo ALSA/OMC non è ancora sicura.
Inoltre il Consiglio federale è contrario all’istituzione di un siffatto fondo speciale, poiché le esperienze fatte sinora mostrano che questi fondi restringono considerevolmente il margine di manovra della Confederazione per quanto concerne la sua politica finanziaria. Siccome l’impiego dei mezzi finanziati attraverso un fondo speciale non sottostà più all’approvazione delle Camere federali, questo genere di regolamentazione incita inoltre a un consumo esagerato di mezzi finanziari. Vi è inoltre il rischio da non sottovalutare che il fondo speciale non venga soppresso una volta scaduta la sua destinazione iniziale ma che venga utilizzato per altri compiti. Occorre inoltre evitare di perpetuare i finanziamenti speciali al di fuori del bilancio della Confederazione anche in considerazione della sovranità delle Camere federali in materia di bilancio. Inoltre questi fondi pregiudicano la trasparenza e la gestione delle finanze federali. Per questi motivi il Consiglio federale respinge l’idea di costituire un fondo speciale per finanziare le misure collaterali.
1.4.3 Conclusioni
Al fine di adempiere gli obiettivi superiori di politica finanziaria per quanto concerne un bilancio della Confederazione equilibrato e anche la stabilizzazione dell’indebitamento, il finanziamento di misure collaterali dell’ordine di diversi miliardi deve avvenire attraverso il bilancio ordinario. Questi oneri dovranno essere ripartiti su più anni per poter rispettare le direttive del freno all’indebitamento. Per motivi giuridici i costi delle misure collaterali non possono essere considerati spese straordinarie.
Con un finanziamento speciale ai sensi dell’articolo 53 della legge sulle finanze della Confederazione è possibile lanciare sin dall’inizio dei negoziati in vista di un ALSA e prima dell’implementazione di un nuovo accordo OMC un segnale politico chiaro che il Consiglio federale e il Parlamento sono disposti, per mezzo della costituzione di una riserva di mezzi finanziari, a creare le condizioni per il finanziamento di misure collaterali. I mezzi vincolati e riservati nell’ambito del finanziamento speciale non saranno tuttavia messi automaticamente a disposizione per finanziare le misure collaterali.
Nell’ambito di un secondo messaggio il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un progetto di finanziamento delle misure collaterali compatibile con le direttive del freno all’indebitamento. Occorrerà esaminare quali misure in materia di riduzione delle spese e di aumento delle entrate saranno necessarie per poter utilizzare i mezzi vincolati, riservati nel bilancio della Confederazione e versarli attraverso il conto finanziario della Confederazione.
Siccome con l’ampia liberalizzazione dei mercati agricoli i proventi della Confederazione derivanti dai dazi sui prodotti agricoli si ridurranno notevolmente, il bilancio della Confederazione dovrà adeguarsi alla diminuzione di tali proventi se possibile già prima dell’entrata in vigore di un ALSA o di un nuovo accordo OMC e prima del versamento delle misure collaterali. Il margine di manovra per il finanziamento delle misure collaterali nel bilancio ordinario della Confederazione può pertanto essere ampliato.