Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
quest’ottica il Consiglio federale prende in considerazione in primo luogo un aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto. Rispetto ad altre imposte federali quest’imposta sul consumo ha chiari vantaggi sotto il profilo economico. La misura potrebbe essere giustificata anche con il fatto che grazie a un ALSA o a un nuovo accordo OMC i consumatori svizzeri profitterebbero di una notevole diminuzione del prezzo delle derrate alimentari. Una parte minima del potere d’acquisto reale supplementare di cui godrebbero le economie private grazie alla diminuzione del costo della vita potrebbe essere destinata al finanziamento delle misure collaterali a favore dell’agricoltura per mezzo di un adeguamento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto. Sarebbero possibili diverse varianti. Da un lato l’aliquota ridotta per i generi alimentari e gli alimenti per animali nonché per le piante, le sementi, i piantimi e simili potrebbe essere aumentata all’aliquota normale (pari oggi al 7,6 %) per il periodo in questione. In alternativa si potrebbe prevedere un aumento temporaneo dell’aliquota per tutte le merci e le prestazioni di servizio soggette attualmente all’aliquota ridotta o all’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero. L’aliquota d’imposta non dovrebbe tuttavia essere aumentata di oltre il 5 per cento al fine di evitare che l’imposta superi quella praticata nell’UE4. Nessuna delle due varianti richiederebbe una modifica costituzionale. Se oltre alle aliquote ridotte venisse invece aumentata anche l’aliquota normale, si renderebbe necessaria una modifica dell’articolo 130 della Costituzione federale. Conformemente a una regola empirica, per mezzo di un aumento lineare di 0,1 punti percentuali di tutte le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto potrebbero ad esempio essere generate entrate supplementari di circa 350 milioni di franchi all’anno5. In relazione con eventuali aumenti dell’imposta sul valore aggiunto occorre osservare che ogni modifica dell’aliquota d’imposta determina per i contribuenti costi notevoli di riconversione. In ogni caso l’adeguamento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto al fine di finanziare le misure collaterali dovrebbe fondarsi sulla riforma dell’imposta sul valore aggiunto decisa dal Consiglio federale.
1.4.2.2 Finanziamento speciale
Come già accennato nel numero 1.4.2.1, il Consiglio federale concretizzerà il progetto di finanziamento delle misure collaterali soltanto dopo il termine dei negoziati (ALSA/OMC) e lo presenterà alle Camere federali nell’ambito di un secondo messaggio. Tuttavia, al fine di mostrare il suo impegno a finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura già prima dell’attuazione di un accordo, il Consiglio federale propone la creazione di un finanziamento speciale. Giusta l’articolo 53 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC) vi è finanziamento speciale «quando talune entrate sono vincolate all’adempimento di un compito determinato». Conformemente alla LFC la creazione di un finanziamento speciale richiede una base legale nella legge sull’agricoltura. Questo strumento consente di vincolare i proventi dei dazi sui prodotti agricoli in favore di misure collaterali future già prima dell’entrata in vigore dell’ALSA o di un nuovo accordo OMC. Il fatto di anticipare la destinazione vincolata, e di riservare i mezzi finanziari che si renderanno necessari
4 Giusta l’art. 99 par. 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.
5 Questo valore si riferisce al 2012 e aumenta ogni anno all’incirca come il PIL nominale.