Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/48: Costituzione di una riserva di bilancio per il finanziamento di misure collaterali a favore dell'agricoltura · 30 pagine
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in seguito, dovrebbe essere percepito dal settore agricolo come un segnale positivo in grado di instaurare la fiducia per mezzo del quale il Consiglio federale e il Parlamento intendono garantire il finanziamento delle misure collaterali che verranno concretate nell’ambito di un secondo messaggio.
L’opzione di vincolare i proventi dei dazi sui prodotti agricoli per un finanziamento speciale si fonda sulle considerazioni seguenti: con la riduzione della protezione alle frontiere per i prodotti agricoli connessa con gli accordi ALSA e/o OMC, i proventi dei dazi sui prodotti agricoli saranno in gran parte soppressi e il bilancio della Confederazione dovrà pertanto far fronte a media scadenza a una corrispondente diminuzione delle entrate. Più si riuscirà ad anticipare quest’evoluzione, tanto maggiore sarà il margine di manovra per finanziare le misure collaterali. Se durante la fase transitoria dell’ALSA o di un nuovo accordo OMC l’eccedenza strutturale del bilancio corrispondesse all’importo totale dei proventi dei dazi sui prodotti agricoli soppressi, per le misure collaterali sarebbero disponibili circa 1,4 miliardi di franchi, senza che altri settori di compiti siano toccati direttamente. Questo è valido nell’ipotesi che i dazi sui prodotti agricoli vengano ridotti a scaglioni regolari su un periodo di cinque anni.
I mezzi destinati al finanziamento speciale nell’ambito del bilancio della Confederazione non sono tuttavia direttamente disponibili per finanziare le misure collaterali. Infatti il finanziamento speciale non corrisponde a un fondo speciale al di fuori del bilancio della Confederazione che servirebbe in un certo qual modo a mettere da parte i mezzi finanziari necessari. Il Consiglio federale scarta questa soluzione per i motivi esposti nel numero 1.4.2.3. Un finanziamento speciale giusta la legge sulle finanze della Confederazione corrisponde piuttosto a una messa a disposizione di entrate della Confederazione per uno scopo definito chiaramente. Se, come nel caso delle misure collaterali, proventi dei dazi sui prodotti agricoli sono destinati a un impiego preciso, questo significa che gli importi riservati nel bilancio della Confederazione si accumulano durante gli anni in un cosiddetto fondo a destinazione vincolata nel capitale proprio della Confederazione. L’importo dei fondi a destinazione vincolata si riduce in seguito a partire dal momento in cui iniziano i pagamenti in favore delle misure collaterali. In questo contesto è determinante che con la costituzione di un fondo a destinazione vincolata i mezzi sono soltanto «iscritti». La questione del corrispondente finanziamento annuo delle misure collaterali non è pertanto risolta automaticamente. Il finanziamento deve in ogni caso essere garantito nell’ambito degli appuramenti annui del bilancio e del piano finanziario sulla base delle direttive del freno all’indebitamento.
Conformemente al rendiconto della Confederazione i finanziamenti speciali vengono iscritti tra i passivi del bilancio della Confederazione come fondi a destinazione vincolata nel capitale proprio o nel capitale di terzi. In questo modo si esprime l’impegno della Confederazione nei confronti del compito in questione.
I mezzi a destinazione vincolata dovrebbero essere iscritti a bilancio nel capitale proprio se a tempo debito nella corrispondente base legale vi fosse un certo margine di manovra per quanto concerne la forma, l’entità e il momento del versamento delle misure collaterali. I finanziamenti speciali iscritti nel capitale proprio hanno il carattere di riserve a destinazione vincolata. La costituzione e anche la variazione annua di questi fondi a destinazione vincolata non sono contabilizzate attraverso il conto economico bensì pubblicate nel capitale proprio nel consuntivo. Per la costituzione