Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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sce pertanto anche a tutelare la reputazione della Svizzera nella comunità internazionale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con il presente progetto si deve tener conto anche degli obblighi di diritto internazionale assunti dalla Svizzera.
Le decisioni del Consiglio di sicurezza al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 194558 sono vincolanti, ai sensi dell’articolo 25 di tale Statuto, per tutti gli Stati membri. Il presente progetto permette di soddisfare completamente le disposizioni del Consiglio di sicurezza relative al campo d’applicazione delle sanzioni decise da quest’ultimo (cfr. punto 1.3.2).
Per la regolamentazione dell’attività di mediazione e del commercio di materiale bellico all’estero non esistono direttive vincolanti di diritto internazionale. Tuttavia, la Svizzera è uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar (WA) e membro dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Entrambi gli organi raccomandano agli Stati di controllare non solo la mediazione effettuata dal proprio territorio nazionale, ma di includere anche i loro cittadini e le persone con sede o domicilio nel loro territorio che esercitano un’attività all’estero (cfr. punto 1.3.7). La normativa proposta ha effetto extraterritoriale. Ciò è ammesso a condizione che non vi si opponga alcun divieto di diritto internazionale e sussista un legame sufficiente tra i fatti in questione e il diritto nazionale59. Quali criteri di collegamento sono riconosciuti in particolare il principio di territorialità e il principio di personalità60. Per quanto riguarda quest’ultimo si tratta appunto di considerare situazioni all’estero in cui sono coinvolti propri cittadini. Sulla nazionalità di imprese attive a livello internazionale61 esistono diversi concetti teorici. Secondo la teoria dell’incorporazione, una persona giuridica è attribuita allo Stato del diritto secondo il quale è stata costituita. La teoria della sede effettiva si ricollega invece alla sede effettiva dell’attività. Infine, nella teoria del controllo la nazionalità dipende da chi ha l’effettivo controllo della persona giuridica, ovvero ad esempio dalla cittadinanza della maggioranza dei titolari. Le nuove disposizioni proposte nella LEmb (campo d’applicazione territoriale) e nella LMB (mediazione e commercio all’estero) si basano su elementi della teoria dell’incorporazione e della teoria della sede effettiva.
Da quanto sopra esposto risulta che l’avamprogetto è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
58 RS 0.120
59 Cfr. DTF 118 Ia 137 E.2b pag. 142
60 Cfr. DTF 126 II 212 E. 6b pag. 214
61 Cfr. la sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970: Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, ICJ Reports 1970, pag. 3 segg., nota a margine 70.