Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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federale15 nell’articolo 83 lettera h LTF esclude esplicitamente i ricorsi contro le decisioni concernenti l’assistenza amministrativa internazionale. La legge sul Tribunale amministrativo federale16, invece, nell’articolo 32 LTAF non dichiara espressamente inammissibili i ricorsi in questo settore. Tuttavia, in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LTAF, il Tribunale amministrativo federale potrebbe considerare dubbia la sua competenza, poiché le questioni in rapporto con le sanzioni internazionali riguardano sempre anche affari esteri. Ciononostante, nel caso in cui secondo il diritto internazionale sussistesse un diritto al giudizio da parte di un tribunale, ad esempio se fosse applicabile la CEDU, l’articolo 32 capoverso 1 lettera a LTAF non sarebbe contrario alla competenza del Tribunale amministrativo federale.
Esclusione della protezione giuridica soltanto per determinate persone: si potrebbe anche considerare di escludere la protezione giuridica soltanto per le persone soggette a sanzioni (sanzioni finanziarie, divieti di entrata ecc.). Tuttavia, anche questa soluzione non darebbe esiti positivi, in quanto è estremamente raro che tali persone siano oggetto di richieste di assistenza amministrativa. Come esempio basti pensare che nessuna delle aziende svizzere per le quali l’IIC aveva richiesto informazioni secondo la procedura dell’assistenza amministrativa era presente in una qualunque lista di sanzioni.
Esclusione della protezione giuridica solo in caso di obblighi di diritto internazionale: in questo caso la protezione giuridica sarebbe esclusa solo qualora la richiesta di assistenza amministrativa fosse in relazione con misure coercitive alla cui attuazione la Svizzera sia obbligata dal diritto internazionale, ovvero le misure basate su decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Anche una tale limitazione non convince perché sostanzialmente alla base di tutti i provvedimenti c’è la stessa motivazione, indipendentemente dall’organo che li ha deliberati.
1.2.4 Riconoscimento dei diversi interessi
L’esperienza relativa alla LEmb ha mostrato che una politica svizzera delle sanzioni efficace e credibile dipende da una gestione flessibile dell’assistenza amministrativa transfrontaliera. Particolarmente in casi urgenti le possibilità di ricorso possono avere per effetto che lo scopo dell’assistenza amministrativa internazionale non sia raggiunto e conseguentemente che le misure di embargo condivise dalla Svizzera possano mancare l’obiettivo. Lo stesso vale per la pratica dell’assistenza amministrativa nell’ambito delle leggi relative al controllo delle esportazioni. In particolare per il controllo del materiale bellico o di beni che possono essere utilizzati per lo sviluppo o la produzione di armi di distruzione di massa, in determinate circostanze uno scambio di dati con gli organi esteri competenti deve essere possibile nel più breve tempo possibile al fine di poter bloccare tempestivamente forniture critiche o addirittura illegali.
Un obbligo delle autorità di esecuzione svizzere di emanare decisioni impugnabili per lo scambio di informazioni secondo la procedura dell’assistenza amministrativa
15 RS 173.110
16 RS 173.32