Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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pubblico della Confederazione, così come vige già oggi per le infrazioni alla LBDI e alla LMB. Poiché il capoverso 2 disciplina l’obbligo di denuncia delle autorità federali, cantonali e comunali, anche la rubrica è stata integrata di conseguenza.

2.2 Modifica del diritto vigente

2.2.1 Legge federale sul materiale bellico

Preambolo

Secondo la prassi della Commissione parlamentare di redazione, in occasione della revisione parziale di una legge si adegua il preambolo del testo rivisto alla Costituzione federale (Cost.)55 vigente.

Le basi costituzionali per la legge federale sul materiale bellico sono rappresentate dalla competenza attribuita alla Confederazione per gli affari esteri di cui all’articolo 54 capoverso 1 Cost., la competenza per l’emanazione di prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico di cui all’articolo 107 capoverso 2 Cost., nonché la competenza per la legislazione nel campo del diritto penale di cui all’articolo 123 capoverso 1 Cost.

Art. 15 Oggetto [mediazione]

I capoversi 1 e 3 sono precisati dal punto di vista redazionale attraverso la sostituzione del concetto aspecifico dell’«autorizzazione specifica» con l’«autorizzazione di mediazione».

Il nuovo capoverso 1bisestende l’obbligo di autorizzazione di mediazione intraprese all’estero a condizione che sia presente almeno uno dei tre criteri elencati di collegamento con la Svizzera. La lettera a si riallaccia alla cittadinanza del mediatore. La lettera b considera valido per l’obbligo di autorizzazione secondo il diritto svizzero il domicilio in Svizzera, indipendentemente dalla cittadinanza della persona mediatrice. Infine, alla lettera c è considerata la situazione di una persona al servizio (ad es. su incarico o in seguito a rapporto di impiego) di un’impresa svizzera o di una stabile organizzazione giuridicamente dipendente di un’impresa svizzera all’estero che medi materiale bellico. In questo terzo caso è soggetta all’obbligo di autorizzazione l’impresa in Svizzera e non, ad esempio, la persona o l’organizzazione attive all’estero. Oltre alle persone giuridiche, sono considerate imprese anche le società e le imprese individuali. In caso di mediazione verso Stati soggetti a sanzioni internazionali possono essere dichiarate applicabili anche le misure coercitive in virtù della LEmb, in base alle quali tali atti potrebbero essere completamente vietati (cfr. al riguardo il nuovo art. 2 cpv. 4 LEmb).

Le fattispecie elencate nel nuovo capoverso 1bisnecessitano fondamentalmente solo di un’autorizzazione di mediazione. In deroga all’articolo 15 capoversi 1 e 3 LMB, non sono richieste né un’autorizzazione di principio, né una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

55 RS 101