Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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da l’assistenza amministrativa transfrontaliera2. Al fine di escludere eventuali sovrapposizioni, si è deciso di sospendere temporaneamente l’avvio della revisione della LEmb. Nell’autunno del 2009 il gruppo di lavoro sotto la direzione dell’Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che non è fondamentalmente necessario elaborare una legge generale “trasversale” relativa all’assistenza amministrativa transfrontaliera negli affari amministrativi. Se in singoli ambiti del diritto federale dovessero sorgere questioni specifiche in materia di assistenza amministrativa internazionale, si dovranno sancire nella legislazione soluzioni settoriali.
Dovendo preparare un progetto legislativo da mettere in consultazione si è approfittato dell’occasione per sottoporre ad attento esame la legge sugli embarghi, ancora relativamente nuova dopo i primi sette anni di esperienza pratica. In linea di massima, la LEmb si è dimostrata valida. Dal punto di vista attuale sussiste nondimeno necessità di adeguamento per quanto riguarda diverse disposizioni. Il progetto comprende pertanto, oltre alle disposizioni relative all’assistenza amministrativa, diversi altri punti normativi. La revisione della LEmb impone inoltre l’adeguamento di diverse disposizioni in altre leggi in stretta relazione con essa: in particolare, sono interessate la legge sul materiale bellico (LMB)3, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI)4 e la legge sull’energia nucleare (LENu)5.
1.2 Esame di possibili soluzioni relative all’assistenza amministrativa internazionale
1.2.1 Esposizione del problema
L’assistenza amministrativa internazionale consiste nella collaborazione tra autorità straniere e svizzere che si svolge al di fuori delle procedure disciplinate dal diritto processuale. Di regola, l’oggetto è rappresentato dalla trasmissione di informazioni all’autorità che ne fa richiesta. La LEmb disciplina l’assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale nell’articolo 7. Per quanto riguarda l’assistenza amministrativa internazionale, di cui ci occupiamo in questa sede, non esistono disposizioni specifiche relative al diritto di procedura o alla protezione giuridica. In particolare, nel caso di prestazione di assistenza amministrativa a organi esteri la LEmb non comprende disposizioni che prescrivono l’emanazione di una decisione impugnabile e che, di conseguenza, la procedura sia retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 (PA) sulla procedura amministrativa.
Nei casi relativi al programma “Petrolio in cambio di cibo” si trattava principalmente di chiarire se le informazioni ottenute a livello nazionale potessero essere trasmesse all’estero soltanto in seguito all’emanazione di una decisione. In questo caso avrebbero trovato applicazione le garanzie della procedura amministrativa, in particolare i diritti inerenti alla qualità di parte. Allora non è più stato necessario chiarire la questione poiché, a causa della conclusione del mandato della commissione di inchiesta, l’assistenza amministrativa era divenuta superflua. Il gruppo di lavoro interdipartimentale che si è successivamente occupato della tematica ha raccoman-
2Cfr. comunicato stampa del DFGP del 20.08.2008.