Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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1.3 Proposta per una nuova normativa

1.3.1 Oggetto

Nell’articolo 1 LEmb si elencano in modo non esaustivo i vari campi d’applicazione delle misure coercitive e gli strumenti per l’applicazione di sanzioni internazionali. Nelle ordinanze basate sulla LEmb il Consiglio federale definisce tipo, contenuto ed entità delle singole misure coercitive, mantenendo in tal modo la flessibilità necessaria per un’attuazione conforme ai principi di diritto internazionale e adatta ai singoli casi. Ciononostante, le basi legali esistenti non sono sufficienti in ogni situazione. Il 1° luglio 2004 è entrata in vigore l’ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq17. Con questa ordinanza, che si basa sull’articolo 184 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale ha attuato una decisione, vincolante secondo il diritto internazionale, della risoluzione 1483 del 22 maggio 2003 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Nonostante l’articolo 1 LEmb non elenchi in modo esaustivo i possibili tipi di misure coercitive, la confisca di valori patrimoniali rappresenta un provvedimento radicale e non paragonabile agli esempi attualmente riportati nella legge. L’obiettivo consiste quindi nel creare la base legale affinché in futuro un’eventuale confisca di valori patrimoniali, come pure il loro blocco, possa basarsi sulla LEmb. Non è da escludere che in futuro l’ONU preveda anche nel quadro di altri regimi di sanzioni la confisca di fondi bloccati per farli poi rifluire in un Paese, ad esempio per la sua ricostruzione.

1.3.2 Applicazione territoriale

Le decisioni relative a sanzioni vincolanti secondo il diritto internazionale del Consiglio di sicurezza dell’ONU prevedono praticamente sempre che gli Stati membri non solo impediscano determinate attività sul loro territorio nazionale, ma che assoggettino alle sanzioni i propri cittadini all’estero e l’utilizzazione di navi e aerei sotto la propria bandiera18.

Attualmente nella LEmb il campo d’applicazione territoriale delle misure coercitive non è disciplinato in modo esplicito. Tipicamente la legislazione si riferisce a fatti che si svolgono nel proprio territorio nazionale. Fondamentalmente non è previsto un effetto extraterritoriale delle norme giuridiche. Senza una regolamentazione esplicita del campo d’applicazione delle misure coercitive e delle relative fattispecie penali, le infrazioni all’estero sono soggette solo a determinate condizioni al Codice penale svizzero (CP)19 e quindi anche al diritto penale accessorio. Pertanto le leggi federali sulla navigazione aerea20 e sulla navigazione marittima21 prevedono esplicitamente l’applicazione del diritto penale svizzero per gli atti commessi a bordo. L’articolo 7 CP prevede il perseguimento penale per i cittadini svizzeri se:

17 RS 946.206.1

18 Formulazione standard (estratta dalla risoluzione S/RES/1572 (2004) relativa alla Costa d’Avorio, paragrafo 7): «…depuis leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen d’aéronefs immatriculés sur leur territoire ou de navires battant leur pavillon … ».

19 RS 311.0

20 RS 748.0; cfr. art. 97

21 RS 747.30; cfr. art. 4