Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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metterebbe fortemente in discussione l’attuabilità e l’utilità dello scambio di informazioni con le autorità estere. Infatti, il ricorso alla protezione giuridica percorrendo tutte le istanze può, come dimostrato anche dall’esempio dell’IIC, impedire la tempestiva prestazione di assistenza amministrativa.
Nel caso dell’assistenza amministrativa esiste sostanzialmente un conflitto di obiettivi. Da un lato sussiste l’interesse a uno scambio di dati rapido, efficiente e non burocratico con gli organi esteri competenti; dall’altro c’è la richiesta da parte degli interessati di un’adeguata protezione giuridica individuale.
Nonostante a tali interessi di protezione giuridica si debba attribuire grande importanza, nel campo d’applicazione della LEmb, ma anche della LMB, della LBDI e della LENu, sono in gioco interessi pubblici rilevanti. Nell’ambito dell’assistenza amministrativa transfrontaliera tali interessi sono in prevalenza legati alla politica estera e in parte anche alla politica di sicurezza.
Le misure coercitive ordinate dalla Svizzera, per l’applicazione di sanzioni dell’ONU, dell’OSCE o dei maggiori partner commerciali, sono provvedimenti di solidarietà internazionale. Le sanzioni sono mezzi previsti dal diritto internazionale per indurre uno Stato a comportarsi in un certo modo. A tale riguardo un obiettivo di primaria importanza è l’abbandono di un comportamento contrario al diritto internazionale, spesso anche in rapporto con il rispetto dei diritti dell’uomo. La convivenza pacifica dei popoli e in particolare il rispetto dei diritti umani sono obiettivi di politica estera della Svizzera.
L’assistenza amministrativa dipende soprattutto dalla collaborazione reciproca. Alla base della prestazione di assistenza a un altro Stato si trova la riflessione secondo la quale un tale scambio fondato sul principio di reciprocità funziona solo se anche la Svizzera s’impegna a fornire prestazioni. Ne va pertanto della reputazione e della credibilità della Svizzera all’interno della società internazionale.
Tali interessi sono fondamentali anche nell’ambito della collaborazione con organi dell’ONU. In quanto membro dell’ONU, la Svizzera è tenuta a mettere in atto le decisioni del Consiglio di Sicurezza. Se una collaborazione con gli organi competenti dell’ONU dovesse fallire a causa di procedure di ricorso nazionali, la reputazione della Svizzera quale Stato membro sarebbe compromessa. Inoltre, le indagini dell’ONU relative all’attuazione internazionale di sanzioni, come ad esempio quelle già menzionate dei gruppi di esperti, sono importanti anche per la Svizzera, poiché possono fornire indizi in merito a eventuali infrazioni contro le misure coercitive svizzere prescritte. Se tali elementi di sospetto dovessero essere confermati, si può avviare un procedimento penale in Svizzera.
Dagli argomenti esposti risulta che la protezione degli interessi pubblici deve essere valutata con maggior peso rispetto all’interesse privato di verificare mediante rimedi giuridici l’assistenza amministrativa internazionale. Questo tanto più che nel caso presente si tratta di informazioni che prima della loro trasmissione all’estero sono state ottenute all’interno del Paese senza costrizione, oppure mediante decisione impugnabile e pertanto già dietro concessione della protezione giuridica. Un’esclusione esplicita della protezione giuridica per la trasmissione di informazioni all’estero si dimostra pertanto adeguata e giustificata.