Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2.3 Legge sul controllo dei beni a duplice impiego
Preambolo
Secondo la prassi della Commissione parlamentare di redazione in occasione della revisione parziale di una legge si adegua il preambolo del testo rivisto alla Costituzione federale (Cost.)56 vigente.
Le basi costituzionali per la legge sul controllo dei beni a duplice impiego sono rappresentate dalla competenza attribuita alla Confederazione per gli affari esteri di cui all’articolo 54 capoverso 1 Cost., nonché dalla competenza per la legislazione nel campo del diritto penale di cui all’articolo 123 capoverso 1 Cost.
Disposizioni penali (artt. 14-16 e 18)
Articolo 14: le pene vigenti dal 2007 sono fissate direttamente nella LBDI. Nei capoversi 1 e 2 sono esclusivamente sostituiti i concetti del diritto anteriore conformemente all’articolo 333 CP. Per il reato colposo ai sensi del capoverso 3 si rinuncia come nelle disposizioni corrispondenti della LEmb, della LMB e della LENu a comminare una pena detentiva e si prevede una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (finora: detenzione fino a sei mesi secondo il diritto anteriore).
Articolo 15: nel capoverso 1 conformemente alle direttive del CP l’arresto repressivo del diritto anteriore è eliminato ed è comminata soltanto la multa. In deroga al risultato della conversione secondo il CP, il termine di prescrizione è fissato a sette anni (cfr. spiegazioni relative all’art. 10 LEmb).
Articolo 16: la rubrica e il capoverso 1 sono adeguati soltanto dal punto di vista redazionale. Come nell’articolo 12 LEmb (cfr. le spiegazioni ad esso relative) nel nuovo capoverso 2 si propone anche nella LBDI l’introduzione di una punibilità primaria dell’impresa. In tal modo le multe finora previste all’articolo 14 capoverso 2 fino a cinque milioni di franchi potranno essere previste anche in futuro, non per le persone fisiche, ma per le imprese.
Articolo 18: l’integrazione dei capoversi 1 e 1bisha lo scopo di assoggettare anche l’inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 15a LBDI alla giurisdizione penale federale, a condizione che contemporaneamente sia perseguita e giudicata un’infrazione all’articolo 14 o all’articolo 15 LBDI. In tal modo si evita di investire maggiori risorse nel perseguimento penale.
Art. 20 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere
Analogamente alla nuova disposizione dell’articolo 7 LEmb, la normativa della LBDI deve essere adeguata all’assistenza amministrativa internazionale.
56 RS 101