Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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si crea di fatto un diritto di dichiarazione che può essere fatto valere senza dover temere conseguenze negative.
Art. 7 Assistenza amministrativa e giudiziaria tra le autorità svizzere ed
estere
Al capoverso 1 lettera b è relativizzato l’obbligo di mantenere il segreto per i destinatari di assistenza amministrativa esteri. Nel quadro delle sanzioni dell’ONU il Consiglio di sicurezza impiega regolarmente gruppi di esperti incaricandoli di redigere rapporti pubblici relativi al rispetto delle sanzioni. Tali gruppi di esperti invitano poi nell’ambito del loro mandato gli Stati membri a fornire informazioni. La Svizzera tratta tali richieste come domande di assistenza amministrativa. Attraverso la normativa proposta si devono eliminare eventuali dubbi sull’ammissibilità di una prestazione di assistenza amministrativa da parte della Svizzera in riferimento alla redazione di rapporti pubblici. La formulazione si basa sulla precisazione delle condizioni richieste per l’assistenza amministrativa internazionale effettuata all’articolo 38 capoverso 2 lettera b della legge sulle borse49.
Il nuovo capoverso 7 comprende l’esclusione dell’applicabilità della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)50, come prevista dal gruppo di lavoro interdipartimentale nel rapporto al Consiglio federale. Lo scambio di informazioni e documenti per mezzo dell’assistenza amministrativa avviene in maniera informale, escludendo in tal modo tutti i diritti di parte in rapporto con la trasmissione. Il ricorso è possibile solo nell’ambito dell’acquisizione di informazioni all’interno dello Stato, a condizione che le informazioni non siano inoltrate su base volontaria e si debba quindi ricorrere a un procedimento formale attraverso l’emanazione di una decisione.
Art. 9 Crimini e delitti
La rubrica è integrata poiché sono comminate anche pene di detenzione superiori ai tre anni (capoverso 2) e di conseguenza, oltre ai delitti, sono disciplinati anche i crimini.
Oltre alla conversione delle pene in base al nuovo diritto, la misura delle pene è equiparata a quella delle leggi sul controllo delle esportazioni e conformemente inasprita. Il reato intenzionale al capoverso 1 prevede una pena detentiva fino a tre anni (finora un anno) o una pena pecuniaria. Per i casi gravi ai sensi del capoverso 2 la pena detentiva comminata è raddoppiata, passando da cinque a dieci anni; può inoltre essere accompagnata da una pena pecuniaria. Per il reato commesso per negligenza ai sensi del capoverso 3, mentre si rinuncia alla comminazione di una pena detentiva, la pena pecuniaria è aumentata a un massimo di 180 aliquote giornaliere (finora: pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere o tre mesi di detenzione secondo il diritto anteriore).
Art. 10 Contravvenzioni
Nel capoverso 1 in conformità alle direttive del CP l’arresto repressivo secondo il diritto anteriore è eliminato ed è comminata soltanto la multa.
49RS 954.1