Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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CEDU12. Eventualmente ci si potrebbe anche trovare di fronte a una restrizione della garanzia della proprietà, poiché la facoltà derivante dalla proprietà di escludere chiunque dall’usufrutto è pregiudicata allorché i documenti sono messi a disposizione di altre cerchie di persone.
Nell’ambito delle garanzie procedurali è in primo piano il diritto d’essere sentiti sancito nell’articolo 29 capoverso 2 Cost., il quale a sua volta comprende il diritto di intervenire, il diritto alla consultazione degli atti e il diritto alla motivazione di una decisione13. Le garanzie procedurali sono previste anche dall’articolo 6 CEDU per i diritti di carattere civile e le accuse penali. Un’esclusione esplicita della protezione giuridica è inoltre in conflitto con la garanzia della via giudiziaria ai sensi dell’articolo 29a Cost., secondo il quale nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria.
In virtù dell’articolo 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono sostanzialmente avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (cfr. di seguito punto 1.2.4).
Inclusione della protezione giuridica
Un’integrazione dell’articolo 7 LEmb che affermi la validità delle disposizioni della PA terrebbe pienamente conto degli interessi delle persone fisiche o giuridiche colpite. Allo stesso tempo, però, la prestazione di assistenza amministrativa internazionale da parte della Svizzera sarebbe compromessa, spesso perfino resa impossibile.
Soluzioni di compromesso
Invece dell’inclusione o dell’esclusione esplicite della protezione giuridica è possibile esaminare diversi altri approcci:
Abbreviazione dei termini: una possibilità consisterebbe nel fissare un termine di ricorso breve, ad esempio di dieci giorni. Le disposizioni relative alla sospensione dei termini dovrebbero essere escluse in modo tale che il termine sia valido in ogni caso. Ciononostante, un termine di ricorso breve non garantisce che l’affare possa essere sbrigato rapidamente. A tal fine si dovrebbero imporre all’autorità di ricorso dei termini di trattazione, il che è praticamente impossibile. Un’altra opzione sarebbe quella di non concedere più eventuali ricorsi che hanno l’effetto di rimandare il processo, in modo da contribuire a un’accelerazione della procedura. A tale proposito si deve tuttavia considerare che, una volta prestata, l’assistenza amministrativa non può più essere annullata. Questo procedimento non soddisfa quindi per quanto riguarda i risultati.
Come già menzionato, nei casi relativi al programma “Petrolio in cambio di cibo” il Tribunale federale aveva ritenuto di non essere competente, trattandosi di affari esteri che non sottostanno a decisioni giudiziarie14. Competenti per la trattazione del ricorso erano pertanto in primo luogo il Dipartimento e in secondo luogo il Consiglio federale. In tale contesto si deve far notare che dal 2007 la legge sul Tribunale
12 RS 0.101
13 Cfr. DTF 132 V 368 considerazione 3.1 pag. 370 seg.
14 Sentenze del Tribunale federale 1A.173/2005 e 1A.203/2005/fzc del 10 ottobre 2005, considerazioni 3.7 e 3.8.