Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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al principio di nazionalità, mentre per il perseguimento penale è richiesta la doppia punibilità41.

Esclusione della responsabilità penale e civile

Per l’UE la preveista introduzione dell’esclusione della responsabilità penale e civile nel diritto svizzero in relazione alle sanzioni finanziarie non rappresenta nuovo una novità. Ciò vale non solo per sanzioni finanziarie proprie, ma anche per quelle attuate in seguito a una decisione del Consiglio di sicurezza dell’ONU:

«Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.»42

Quadro penale

Le disposizioni relative a infrazioni alle sanzioni sono molto diverse. In alcuni casi prevalgono le pene finanziarie. In Germania e in Austria il sistema penale è simile a quello della Svizzera. La Germania43 prevede per i reati intenzionali una pena detentiva fino a cinque anni, in casi gravi una pena detentiva non inferiore a due anni. In caso di negligenza la pena massima consiste in una pena detentiva di tre anni o in una pena pecuniaria. In Austria44 i reati intenzionali sono puniti con una pena detentiva fino a due anni o con una pena pecuniaria fino a 360 aliquote giornaliere, mentre in caso di negligenza è prevista una pena detentiva di un anno o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. La nuova misura delle pene prevista nella LEmb si inserisce in questo confronto, per cui un adeguamento alle pene previste dalle leggi sul controllo delle esportazioni svizzere appare assolutamente indicato.

Normativa sulla mediazione di armi

Nel 2003 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato una posizione comune sul controllo dell’intermediazione di armi45. L’articolo 2 esige dagli Stati membri il controllo di tali attività nel proprio territorio. Inoltre, essi devono prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte all’estero da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio. In uno studio del 2004 sono state esaminate le regolamentazioni relative all’intermediazione di singoli Stati membri46. A tale proposito sono menzionati il Belgio, la Finlandia, i Paesi Bassi e la Svezia, i quali nelle loro legislazioni nazionali considerano anche le attività extraterritoriali, benché in diversa forma. In alcuni casi le attività di intermediari sono considerate in modo

41 Cfr. Martti Koskenniemi/Päivi Kaukoranta/Martin Björklund, 2004, Finlandia, in: Vera Gowlland-Debbas (Hrsg), National Implementation of United Nations Sanctions, A Comparative Study, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2004, pagg. 167–194, pag. 182; cfr. anche gli altri contributi relativi all’applicazione in altri Stati.

42 Formulazione standard (art. 14 del regolamento (EG) n. 194/2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 (Birmania/Myanmar), GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

43 Cfr. par. 34 dell’Aussenwirtschaftsgesetz del 27 maggio 2009, BGBl. I pag.1150.

44 Par. 37 dell’Aussenhandelsgesetz del 9 giugno 2005.

45 Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

46 Holger Anders: Controlling arms brokering. Next steps for EU member states, gennaio 2004, disponibile all’indirizzo: www.grip.org.