Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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zioni alla LEmb, contro cui si dovrebbe procedere con azione penale. Quindi, le informazioni e i documenti disponibili vengono trasmessi al richiedente estero. Secondo la prassi finora seguita, quest’ultima fase si svolge senza ricorrere a una procedura formale.
1.2.3 Possibili soluzioni
In primo luogo, per la regolamentazione della protezione giuridica nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale vanno prese in considerazione un’inclusione o un’esclusione esplicite della stessa. Inoltre, devono essere esaminate anche eventuali soluzioni di compromesso, quali ad esempio norme che prevedono o escludono la protezione giuridica soltanto in determinati casi. Va sottolineato che in questa sede ci si riferisce sempre e soltanto alla procedura per la trasmissione di informazioni all’estero e non a quella in caso di richiesta di informazioni a livello nazionale, nel qual caso la protezione giuridica è comunque garantita.
In questo contesto è interessante anche dare uno sguardo alla soluzione adottata in altri atti legislativi federali. Sia nella teoria, sia nella giurisprudenza, l’assistenza amministrativa internazionale è spesso tematizzata nel quadro della legge sulle borse (LBVM)8. L’articolo 38 LBVM prevede al riguardo la cosiddetta procedura del cliente, la quale assoggetta la trasmissione di informazioni relative ai clienti alle norme della PA. Ne consegue che per tutte le altre informazioni, ovvero nei casi in cui non è colpita l’identità dei clienti bancari, ma si tratta di dati di istituti o persone soggetti al controllo, è possibile una trasmissione all’estero informale. In tal modo la LBVM comprende entrambe le varianti della protezione giuridica. La procedura del cliente applicata in Svizzera è considerata unica al mondo9. Senza procedura formale avviene ad esempio anche la cooperazione con la polizia ai sensi dell’articolo 75a della legge sull’assistenza in materia penale10 o, nella pratica, anche lo scambio di dati relativi a merci e mezzi di trasporto in ambito doganale.
Esclusione della protezione giuridica
Al fine di escludere la protezione giuridica si dovrebbe dichiarare esplicitamente nella LEmb che la PA non è applicabile alla trasmissione di informazioni a destinatari esteri dell’assistenza amministrativa. Nonostante questa opzione sia la più utile allo scopo dell’assistenza amministrativa, un’accelerazione della procedura può avvenire soltanto a spese della protezione giuridica.
L’elaborazione di dati, ma anche la trasmissione degli stessi all’estero colpiscono aspetti dei diritti fondamentali di persone fisiche e giuridiche. Oltre alla posizione di primo piano occupata dalle garanzie procedurali, nell’ambito dell’assistenza amministrativa può risultare rilevante anche il diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)11 La comunicazione di dati a una cerchia di persone più estesa rappresenta, infatti, una violazione di questo diritto alla libertà. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela questo aspetto della sfera privata attraverso l’articolo 8
8 RS 954.1
9 Cfr. Annette Althaus, Amtshilfe und Vor-Ort-Kontrolle, seconda edizione, Berna 2001, pag. 176.
10 RS 351.1
11 RS 101