Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
5.4 Delega di competenze legislative
Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La norma di delega deve definire oggetto, dimensioni e linee direttive della regolamentazione delegata.
Nel presente caso, il legislatore attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il campo d’applicazione territoriale delle misure coercitive (art. 2 cpv. 4 LEmb) in un quadro chiaramente definito. Inoltre, lo strumentario non esaustivo di cui dispone il Consiglio federale per l’attuazione di sanzioni internazionali è esteso esplicitamente alla confisca e all’ulteriore impiego dei valori patrimoniali (art. 1 LEmb). In tal modo in futuro per tali sanzioni non sarà più necessario emanare ordinanze basate direttamente sulla Costituzione; le sanzioni potranno essere prescritte sulla base della LEmb.