Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
5.1.1 Base giuridica
La LEmb è basata sugli articoli 54 capoverso 1, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost. Per la presente modifica delle disposizioni penali, la competenza legislativa nel campo del diritto penale ai sensi dell’articolo 123 capoverso 1 Cost. costituisce la base costituzionale. Per le modifiche restanti è determinante la competenza della Confederazione per gli affari esteri ai sensi dell’articolo 54 capoverso 1. Questa disposizione conferisce alla Confederazione ampio potere nel campo degli affari esteri. Lo strumentario della Confederazione comprende anche provvedimenti interni allo Stato quali i decreti legislativi per la regolamentazione delle relazioni esterne.
Il diritto vigente è modificato in virtù degli articoli 107 capoverso 2 (per la LMB), 90 (per la LENu) e 54 capoverso 1 Cost. (per la LBDI), nonché dell’articolo 123 capoverso 1 Cost. in relazione alle disposizioni penali.
5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali
Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.). L’avamprogetto comprende diverse disposizioni rilevanti in relazione ai diritti fondamentali.
La confisca e l’impiego dei valori patrimoniali, previsti esplicitamente all’articolo 1 LEmb, rappresentano una violazione della garanzia della proprietà ai sensi dell’articolo 26 Cost. Attraverso il presente avamprogetto si costituisce una base legale i cui dettagli saranno disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza. L’interesse pubblico riguarda la politica estera. Se la confisca dei valori patrimoniali si basa su una decisione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la Svizzera è obbligata dal diritto internazionale alla sua attuazione. Negli altri casi la nuova normativa prevista permette alla Svizzera di adottare le stesse misure coercitive dei suoi partner commerciali più importanti, dimostrando in tal modo solidarietà e rafforzando di conseguenza la reputazione internazionale e la credibilità del Paese.
Per quanto riguarda la limitazione di diritti costituzionali in rapporto con l’assistenza amministrativa internazionale si può rimandare alle argomentazioni addotte al paragrafo 1.2.
L’estensione dell’obbligo di autorizzazione nella LMB per la mediazione e il commercio all’estero può comportare una restrizione della libertà economica ai sensi dell’articolo 27 Cost. La base legale per intervenire è fornita dagli articoli 15 e 16a LMB, mentre l’interesse pubblico deriva dalla norma costituzionale all’articolo 107 capoverso 2 Cost. che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni per lo smercio di materiale bellico. L’inclusione di tali attività svolte all’estero è motivata anche da interessi di politica nazionale ed estera. Infatti, poiché normalmente il commercio illegale di armi è oggetto di grande attenzione, se vi sono coinvolti cittadini o imprese con sede in Svizzera, ne risente ogni volta anche la reputazione della Svizzera. Nel caso concreto, l’obbligo di autorizzazione contribui-