Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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federale può disciplinare l’ulteriore impiego dei valori patrimoniali confiscati in accordo con le direttive internazionali. La lista di provvedimenti di cui dispone il Consiglio federale per l’attuazione di sanzioni internazionali non è ancora esaustiva. Per la delimitazione rispetto all’articolo 13 LEmb si rimanda alle spiegazioni in relazione ad esso.

Art. 2 Competenze del Consiglio federale

L’articolo riceve una nuova rubrica e una nuova suddivisione ed è ampliato dal capoverso 4. I capoversi da 1 a 3 vengono modificati dal punto di vista redazionale, ma non nel contenuto.

Il capoverso 4 elenca i possibili criteri di collegamento che possono essere utilizzati per considerare atti compiuti all’estero, al di fuori dei diritti di sovranità territoriale. La disposizione è formulata come una facoltà, in modo tale che il Consiglio federale possa decidere in ogni singolo caso, tenendo conto delle direttive concrete dettate dalle sanzioni internazionali, il campo d’applicazione delle ordinanze. Da un lato è possibile che lo stesso regime di sanzioni da applicare non preveda specifici effetti extraterritoriali, dall’altro una differenziazione a livello dei singoli provvedimenti inclusi potrebbe essere indicata, ad esempio se il campo d’applicazione delle restrizioni commerciali andasse disciplinato in modo diverso rispetto a quello delle sanzioni finanziarie. Oltre azioni agli atti di cittadini svizzeri possono essere assoggettati alle misure coercitive anche quelli di persone domiciliate in Svizzera. Infine, devono poter essere assoggettati alle misure coercitive anche gli atti compiuti all’estero da persone giuridiche e altre organizzazioni costituite secondo il diritto svizzero. Tale disposizione riguarda non solo le attività provvisoriamente spostate all’estero, ma anche quelle di succursali estere giuridicamente dipendenti di imprese svizzere. Al contrario, le società affiliate all’estero giuridicamente indipendenti non devono essere assoggettate alle sanzioni svizzere, anche quando tali società affiliate siano interamente di proprietà di un’impresa svizzera.

Art. 4a Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale

In questo articolo sono in primo luogo protetti i «provvedimenti in osservanza delle misure coercitive» attuati in buona fede. L’azione deve di conseguenza corrispondere a uno dei provvedimenti previsti nelle ordinanze relative a sanzioni, come ad esempio il blocco di fondi o l’obbligo ad esso collegato di dichiarazione. In tal modo sono tutelati ad esempio gli istituti finanziari che in buona fede si attengono all’obbligo di dichiarazione mettendo informazioni a disposizione dell’autorità. La questione della buona fede va valutata in base alle disposizioni generali dell’articolo 3 del Codice civile48.

La seconda fattispecie («trasmette spontaneamente all’autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con tali misure») si riscontra quando c’è la volontà di segnalare all’autorità casi rilevanti nell’ambito delle sanzioni, ma non sussiste l’obbligo di dichiarazione a seguito di una misura coercitiva. Il vantaggio di tale norma consiste ad esempio nel fatto che una persona può far chiarire dalla SECO l’ammissibilità di un’attività, quale la fornitura di un servizio, anche qualora sia sottomessa per contratto o per legge all’obbligo di mantenere il segreto. In tal modo

48 RS 210