Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
extraterritoriale solo se riguardano gli embarghi di armi, mentre ampi controlli extraterritoriali, vale a dire indipendentemente dallo Stato destinatario, sembrano essere contemplati tra l’altro nella Repubblica Ceca, in Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Nicaragua, Norvegia, Polonia, Romania, Svezia, Ucraina e negli USA47. In tutto il mondo sono solo circa quaranta gli Stati che disciplinano l’intermediazione.
1.5 Attuazione
Ai sensi dell’articolo 2 LEmb il Consiglio federale è competente per l’emanazione di misure coercitive sotto forma di ordinanza. In base alla norma potestativa proposta nel nuovo articolo 2 capoverso 4 LEmb, al Consiglio federale spetta anche la facoltà di estendere il campo d’applicazione territoriale delle ordinanze, all’occorrenza, ad azioni compiute all’estero. Il Consiglio federale intende adeguare le misure coercitive alle direttive vincolanti dell’ONU, in base a cui sarebbero interessate in primo luogo le disposizioni d’ordinanza emanate in applicazione delle sanzioni relative ai beni e ai servizi del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il Consiglio federale esaminerà anche le ordinanze sulle misure coercitive approvate in appoggio ai provvedimenti dei maggiori partner commerciali e le adeguerà nella misura in cui ciò sia indicato per migliorarne l’attuazione. Proprio per sanzioni non applicate universalmente l’ampliamento del campo d’applicazione territoriale delle misure coercitive ad atti eseguiti all’estero dovrebbe contribuire in maniera rilevante ad impedire le attività di aggiramento.
1.6 Interventi parlamentari
Con il presente avamprogetto il Consiglio federale soddisfa anche le richieste della mozione Allemann del 12 giugno 2008 (08.3382 «Traffico d'armi. Colmare le lacune della legge»). La mozione, che il Consiglio federale aveva sostenuto e raccomandato di approvare, era stata respinta il 1° marzo 2010 da un’esigua maggioranza (84 voti contro 77) del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale continua a essere dell’opinione che la mediazione e il commercio di materiale bellico all’estero debbano essere assoggettati all’obbligo di autorizzazione qualora esistano determinati legami con la Svizzera. In tal modo si può impedire l’aggiramento delle normative vigenti.
2 Commenti ai singoli articoli
2.1 Legge sugli embarghi
Art. 1 Oggetto
La nuova lettera c del capoverso 3 consente esplicitamente l’emanazione di misure coercitive che prevedono la confisca di averi e risorse economiche. Il Consiglio
47 Cfr. Holger Anders/Silvia Cattaneo: Regulating Arms Brokering. Taking Stock and Moving Forward the United Nations Process, 2005, disponibile all’indirizzo: www.grip.org.