Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

zazioni se sono state ordinate misure coercitive conformemente alla LEmb31. È pertanto opportuno conservare le analogie tra le diverse leggi e, nel corso di una revisione, adeguarle nello stesso modo.

Il presente avamprogetto riguarda in primo luogo le disposizioni relative all’assistenza amministrativa e le disposizioni penali. La problematica e la regolamentazione dell’assistenza amministrativa internazionale di LMB, LBDI e LENu sono praticamente identiche a quelle della LEmb. È pertanto sensato prevedere l’esclusione esplicita della protezione giuridica per la trasmissione di informazioni all’estero nel quadro dell’assistenza amministrativa non soltanto nella LEmb, ma anche nella LMB, nella LBDI e nella LENu. Analogamente a quanto previsto per la LEmb, le disposizioni penali della LMB, della LBDI e della LENu devono essere adeguate al nuovo sistema penale del CP e si devono adottare anche in queste leggi le nuove pene e i nuovi termini di prescrizione. Infine, come nella LEmb, anche nella LMB, nella LBDI e nella LENu si deve introdurre la punibilità parallela delle imprese.

L’estensione del campo d’applicazione della LEmb a determinati fatti avvenuti all’estero s’impone anche al fine di colmare una lacuna riscontrata nell’obbligo di autorizzazione previsto dalla LMB. In passato si è, infatti, criticato che il controllo svizzero delle esportazioni di materiale bellico nell’ambito della mediazione potesse essere facilmente aggirato32. Poiché per la fornitura di materiale bellico a destinatari all’estero è richiesta un’autorizzazione specifica se avviene dal territorio svizzero e non interviene alcuna delle disposizioni d’eccezione previste (officina di produzione in Svizzera o Paese destinatario ai sensi dell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico33), oggi è possibile aggirare l’obbligo di autorizzazione attraverso un trasferimento temporaneo delle attività all’estero. Al fine di rimediare a tale punto debole nell’ambito del controllo, il progetto propone di integrare l’obbligo di autorizzazione collegandolo al principio di nazionalità. In tal modo, in determinate condizioni sono soggette all’obbligo di autorizzazione non solo gli atti compiuti sul territorio svizzero, ma anche quelli svolti all’estero e, di conseguenza, anche le infrazioni diventano punibili. Così facendo, la Svizzera soddisfa anche le raccomandazioni di diversi organi internazionali, in base alle quali gli Stati devono controllare le attività al di fuori del loro territorio nazionale se i mediatori sono in possesso della loro cittadinanza, hanno sede nel loro territorio o vi sono domiciliati34.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Campo d’applicazione delle sanzioni

Al fine di confrontare il campo d’applicazione delle misure coercitive si deve utilizzare come termine di paragone l’applicazione della risoluzione del Consiglio di

31Art. 25 LMB, art. 6 cpv. 1 lett. c LBDI nonché art. 7 lett. c LENu.

32Cfr. ad es. 08.3382 mozione Allemann del 12 giugno 2008: Traffico d'armi. Colmare le

lacune della legge; 06.1056 interrogazione Banga dell’11 maggio 2006: Traffico svizzero di armi verso Iraq e Afghanistan.

33 RS 514.511

34 Cfr. principi OSCE per il controllo delle attività di mediazione di armi leggere e di piccolo calibro, FSC.DEC/8/04; Wassenaar Arrangement: Elements for Effective Legislation on Arms Brokering, 2005.