Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
In applicazione della disposizione di conversione all’articolo 333 capoverso 6 lettera b CP, il termine di prescrizione dell’azione penale al capoverso 4 sarebbe di dieci anni e risulterebbe quindi più lungo di quello per i delitti (sette anni). La presente revisione offre l’occasione di stabilire nuovamente il termine di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni, di modo che in futuro decada anche la conversione secondo l’articolo 333 capoverso 6 CP (cfr. frase introduttiva all’art. 333 cpv. 6 CP). In virtù del diritto anteriore il termine di prescrizione di cinque anni allora vigente per i delitti era stato fissato anche per le contravvenzioni. Il presente avamprogetto prevede che l’azione penale per le contravvenzioni si prescriva in sette anni e sia in tal modo di nuovo equiparata al termine previsto per i delitti. Ciò corrisponde anche al periodo stabilito in altri decreti del diritto penale accessorio51. La normativa sull’interruzione di tale termine è abrogata attraverso l’eliminazione della seconda frase del capoverso 4 (art. 333 cpv. 6 lett. c CP), in quanto il termine di prescrizione di tre anni previsto per le infrazioni all’articolo 109 CP sarebbe troppo breve e non appropriato.
Art. 11 Concorso di diverse disposizioni penali
L’articolo è abrogato. In tal modo decade la priorità della LMB, della LBDI e della LENu, nonché la riserva della fattispecie del contrabbando della LD. La LD è così definitivamente esclusa, poiché essa stessa sancisce l’applicabilità sussidiaria del contrabbando (art. 120 cpv. 2 LD). Il concorso delle disposizioni penali della LEmb con le fattispecie di cui alla LMB, alla LBDI o alla LENu va valutato nei singoli casi in base alle norme di diritto penale sul concorso di reati. Se un’azione contravviene contemporaneamente a diverse di queste leggi, il giudice può aumentare la pena in misura adeguata ai sensi dell’articolo 49 CP.
Art. 12 Infrazioni commesse nelle imprese
La rubrica e il capoverso 1 subiscono unicamente modifiche redazionali.
Il nuovo capoverso 2 prevede parallelamente alla punibilità delle persone fisiche un’efficace responsabilità dell’impresa. La formulazione si basa sull’articolo 102 capoversi 1 e 2 CP. Come nel CP la responsabilità dell’impresa deve essere limitata a crimini e delitti e non essere applicabile alle contravvenzioni. La condizione affinché si possa parlare di responsabilità è il rimprovero all’impresa di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire l’infrazione. Gli obblighi spettanti a un’impresa nel caso concreto devono essere valutati dal giudice nel singolo caso. L’importo massimo della multa ammonta a cinque milioni di franchi e corrisponde quindi alla massima pena prevista dal diritto anteriore conformemente alla LMB, alla LBDI e alla LENu. Inoltre, per la misura della pena e il processo si applicano gli articoli 102 capoversi 3 e 4 e 102a CP.
Art. 12a Reati commessi all’estero
Con la possibile estensione del campo d’applicazione territoriale delle misure coercitive in accordo con il nuovo articolo 2 capoverso 4, le infrazioni commesse all’estero diventano punibili. I capoversi 1-3 stabiliscono i dettagli relativi alla
51 Cfr. articolo 52 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, RS 956.1; articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, RS 946.201.