Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine
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Qualora nel campo degli embarghi si chiede alla Svizzera di fornire determinate informazioni, la SECO esamina la richiesta. Si richiedono eventualmente delle precisazioni, ad esempio se le informazioni desiderate sono state indicate in modo vago o se la motivazione della domanda non è comprensibile. Le cosiddette fishing expedition (ovvero ricerche generalizzate e indiscriminate di prove) non sono ammesse. Nel caso in cui la domanda provenga da un gruppo di esperti dell’ONU, si verifica se la richiesta è compatibile con il mandato del gruppo di esperti approvato dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Allo stesso modo, si verifica ogni volta se il richiedente è qualificato per ricevere le informazioni e se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 7 LEmb. Se necessario, vengono richieste appropriate garanzie e conclusi accordi specifici, ad esempio in merito al trattamento confidenziale delle informazioni e alla restituzione di documenti.
Fase 2: acquisizione delle informazioni in Svizzera
Spesso, la SECO non è in possesso delle informazioni e dei documenti richiesti, che deve dapprima ricercare. L’acquisizione di informazioni in Svizzera avviene in primo luogo attraverso l’invio di una richiesta scritta, basata sull’obbligo di informare sancito nella legge, ai sensi dell’articolo 3 LEmb. Nella relativa lettera la SECO spiega il contesto in base al quale è presentata la richiesta e informa il destinatario del fatto che le informazioni e i documenti inoltrati potranno essere trasmessi integralmente o in parte all’estero. Per la consegna delle informazioni richieste viene fissato un termine. Si informa il destinatario che, se lo desidera, la richiesta di informazioni potrà essere rilasciata sotto forma di decisione impugnabile. Se il destinatario è una banca, si fa inoltre notare che i titolari dei conti potranno essere informati della richiesta inoltrata. Nel caso in cui le informazioni e i documenti vengano forniti sulla base di tale richiesta scritta, si può parlare di una messa a disposizione volontaria delle informazioni. Alla consegna volontaria di informazioni si possono equiparare anche situazioni in cui le informazioni si trovano già in possesso dell’autorità, ad esempio in seguito all’obbligo di autorizzazione o all’obbligo di dichiarazione. Se il destinatario lo desidera, o nel caso in cui il termine fissato nella lettera sia trascorso senza effetto, le informazioni e i documenti corrispondenti vengono richiesti mediante una decisione impugnabile.
Non è del tutto chiaro se, qualora le informazioni debbano essere ottenute coercitivamente dalle banche, sia necessaria l’emanazione di una decisione anche nei confronti dei clienti bancari. La domanda d’informazione è rivolta in primo luogo alla banca e non ai titolari dei conti. Tuttavia, nella maggior parte dei casi i clienti bancari potrebbero avere un interesse degno di protezione e potrebbero richiedere il rilascio di una decisione formale ai sensi dell’articolo 25a PA. Ad ogni modo, in passato ci sono stati casi in cui i nomi dei clienti bancari interessati dalla richiesta di assistenza amministrativa semplicemente non erano noti alla SECO e di conseguenza non si sarebbe potuto emanare una decisione nei confronti di tali persone. Nel caso di clienti bancari residenti all’estero si possono inoltre verificare problemi nella notificazione legale di una decisione.
Fase 3: trasmissione delle informazioni all’estero
Quando infine i documenti e le informazioni richiesti sono stati consegnati volontariamente o in maniera forzata e si trovano in possesso della SECO, quest’ultima ne esamina la rilevanza per la richiesta di assistenza amministrativa. I documenti che risultano chiaramente irrilevanti sono trattenuti. Si svolge inoltre un esame atto a verificare se i documenti trasmessi contengono informazioni che rimandano a infra-