Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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Art. 16a Oggetto [commercio all’estero]

Nel 2002 il commercio all’estero è stato assoggettato all’obbligo di autorizzazione al fine di impedire l’aggiramento delle disposizioni sulla mediazione. Entrambe le attività sono disciplinate dalla LMB allo stesso modo, in quanto solo una precisazione della disposizione uguale a quella dell’articolo 15 LMB può impedire che l’estensione dell’obbligo di autorizzazione per la mediazione proposta non sia aggirata attraverso il commercio di materiale bellico all’estero. Per l’interpretazione del nuovo capoverso 1bissi può pertanto rimandare all’articolo 15 capoverso 1bisLMB. Nei capoversi 1 e 3 il concetto aspecifico dell’«autorizzazione specifica» è sostituito dalla «patente di commercio».

Disposizioni penali (artt. da 33 a 37)

Articolo 33: nei capoversi 1 e 2, in conformità con l’articolo 333 capoverso 2 lettere a e b CP, sono sostituiti esclusivamente i concetti del diritto anteriore (reclusione, detenzione e multa con pene detentive e pecuniarie). Per il reato colposo ai sensi del capoverso 3 si rinuncia a comminare una pena detentiva e si prevede una pena pecuniaria di un massimo di 180 aliquote giornaliere (finora: detenzione fino a sei mesi secondo il diritto anteriore). Il nuovo capoverso 5 adotta l’estensione degli obblighi di autorizzazione apportata per la mediazione e il commercio all’estero (art. 15 e 16a LMB) e assoggetta i reati commessi all’estero alla punibilità svizzera.

Articolo 34: il testo è adeguato alle pene vigenti dal 2007, mentre la misura delle pene resta invariata. Il nuovo capoverso 5 adotta il principio di compensazione e il principio di esaurimento dei procedimenti ai sensi dell’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP, poiché in determinate condizioni i reati in rapporto con le armi ABC commessi all’estero sono punibili in Svizzera (cpv. 4).

Articolo 35: le pene vigenti dal 2007 sono fissate direttamente nella LMB, non si verifica alcun cambiamento del quadro penale.

Articolo 36: nel capoverso 1 conformemente alle direttive del CP l’arresto repressivo secondo il diritto anteriore è eliminato ed è comminata soltanto la multa. In deroga al risultato della conversione secondo il CP, il termine di prescrizione è fissato a sette anni (cfr. spiegazioni relative all’art. 10 LEmb).

Articolo 37: la rubrica e il capoverso 1 sono adeguati soltanto dal punto di vista redazionale. Come nell’articolo 12 LEmb (cfr. le spiegazioni ad esso relative), nel nuovo capoverso 2 si propone anche nella LMB l’introduzione di una punibilità primaria dell’impresa. In tal modo le multe massime finora previste negli articoli 33- 35 fino a cinque milioni di franchi potranno essere previste anche in futuro, non per le persone fisiche, ma per le imprese.

Art. 42 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

L’assistenza amministrativa transfrontaliera deve essere adeguata nella LMB in modo analogo alla nuova disposizione dell’articolo 7 LEmb (cfr. spiegazioni ad esso relative).