Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/105: Modificazione della legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali · 34 pagine

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punibilità e al perseguimento penale. A tale riguardo la punibilità vale indipendentemente dal diritto vigente nel luogo del reato. È sufficiente che il Consiglio federale, attenendosi all’articolo 2 capoverso 4, abbia definito il campo d’applicazione della misura coercitiva in modo tale che nel caso concreto sia compresa un’infrazione commessa all’estero. Si applica inoltre l’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP, il quale disciplina il computo di pene parzialmente scontate all’estero, nonché l’esaurimento dell’azione penale nei casi elencati nel CP.

Art. 13 Confisca di oggetti e di valori patrimoniali

Il capoverso 2 relativo alla destinazione prevista per gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati è integrato da un’introduzione, nella quale è stabilita la priorità delle misure coercitive ordinate. L’articolo 13 LEmb disciplina la confisca di oggetti e di valori patrimoniali in rapporto con un reato e quindi con un’infrazione alle sanzioni. Al contrario, la nuova disposizione dell’articolo 1 capoverso 3 lettera c LEmb fornisce le basi per disporre una nuova misura coercitiva al fine di attuare le sanzioni corrispondenti stabilite a livello internazionale. Le due disposizioni devono quindi essere tenute separate. Ciononostante, potrebbe sorgere un conflitto tra le due normative nel caso in cui ci si trovasse in presenza di un’infrazione alle sanzioni e allo stesso tempo una misura coercitiva prevedesse come debba essere utilizzato nel caso concreto il ricavo della realizzazione. Tali provvedimenti possono essere in conflitto con il procedimento previsto all’articolo 13 capoverso 2, in conformità del quale il ricavo della realizzazione è devoluto alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 200452 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Finora per questo scenario non ci sono stati casi di applicazione; tuttavia, attualmente, nel quadro del processo di Kimberley per impedire il commercio di diamanti insanguinati, si discute sull’eventuale istituzione di un fondo di solidarietà che potrebbe essere alimentato dagli Stati partecipanti versandovi i ricavi della realizzazione dei diamanti grezzi importati illegalmente e successivamente sequestrati e confiscati. Con i mezzi a disposizione, il fondo potrebbe ad esempio finanziare progetti per il miglioramento delle condizioni di lavoro dei minatori. Il processo di Kimberley è un’intesa politica e non comprende obblighi giuridicamente vincolanti. Dall’inizio del processo la Svizzera è uno Stato partecipante e applica il sistema di certificazione internazionale per il commercio di diamanti grezzi attraverso l’ordinanza sui diamanti53 basata sulla LEmb. Se in futuro nel processo di Kimberley dovesse essere decisa l’istituzione di un tale fondo, la Svizzera potrebbe parteciparvi mediante una modifica dell’ordinanza sui diamanti. In tal caso l’articolo 13 capoverso 2 non sarebbe più applicabile a causa della riserva a favore di misure coercitive concrete.

Art. 14 Giurisdizione, obbligo di denuncia

Con la nuova normativa, la giurisdizione si conforma alla legge federale del 15 giugno 193454 sulla procedura penale. In tal modo decade la competenza della SECO per il perseguimento e il giudizio penale in virtù del diritto penale amministrativo. In futuro la SECO denuncerà le infrazioni alla LEmb presso il Ministero

52RS 312.4

53 RS 946.231.11

54 RS 312.0; sarà sostituita il 1.1.2011 dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP, FF 2007 6327).