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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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Capitolo 6: Indicazioni che integrano i segnali

Art. 55 Principi

1 I pannelli integrativi che estendono la validità delle prescrizioni segnalate sono autorizzati solo se la regolamentazione non può essere segnalata altrimenti.

2 Ad un segnale possono essere aggiunte al massimo due indicazioni integrative.

3 Si può ricorrere a iscrizioni integrative se non esiste un apposito simbolo.

4 Semplici complementi quali l’indicazione della distanza e della direzione possono essere riportati sul segnale stesso nel caso di segnali d’informazione con sfondo blu, del segnale «Galleria» (D.05) e dei segnali che indicano aree destinate al parcheggio (D.13-D.16).

5 Le indicazioni che integrano i segnali devono essere comprensibili e visibili tanto quanto i segnali ai quali sono aggiunte.

Art. 56 «Cartello di distanza» e «cartello di ripetizione»

1 Il «Cartello di distanza» (I.01) va aggiunto ai presegnali e ai segnali che non possono essere collocati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti la distanza dal luogo di validità del segnale.

2 Se un segnale è ripetuto, occorre aggiungere il «Cartello di ripetizione» (I.04).

Art. 57 Indicazioni riguardanti il campo d’applicazione dei segnali per

percorsi pedonali, ciclopiste e strade per cavalli da sella nonché del segnale «Carreggiata riservata ai bus»

1 Nel caso di marciapiedi poco utilizzati che si affacciano su strade piuttosto frequentate, è possibile, a titolo eccezionale, segnalare un marciapiede con il pannello integrativo «Velocipedi», aggiunto al segnale «Percorso pedonale» (C.17), se si tratta di garantire in particolare la sicurezza in prossimità delle scuole.

2 I pannelli integrativi aggiunti ai segnali «Percorso pedonale» (C.17), «Ciclopista» (C.16), «Strada per cavalli da sella» (C.18) e «Carreggiata riservata ai bus» (C.21), che autorizzano altri utenti della strada a farne uso, sono ammessi unicamente a condizione che alle categorie cui tali strade sono normalmente riservate non ne derivi un pregiudizio importante.

3 Il «Cartello di direzione» (I.07) con la freccia verso sinistra o verso destra va aggiunto ai segnali «Ciclopista» (C.16), «Percorso pedonale» (C.17) e «Strada per cavalli da sella» (C.18) quando è necessario per segnalare che la strada in questione si snoda dall’altra parte della carreggiata.

Art. 58 Altre indicazioni riguardanti alcuni segnali

1 Il campo d’applicazione dei segnali per veicoli fermi, delimitato dai segnali «Cartello d’inizio» (I.05) e «Cartello di fine» (I.06), si estende al massimo fino alla prossima intersezione.