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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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vata delle strade nazionali sono competenti i Cantoni, se la validità dei segnali e delle demarcazioni è al massimo di un anno.

2 La Confederazione è competente per la segnalazione sulle altre strade e sui fondi di sua proprietà. Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica su tali strade e fondi sono prese dal dipartimento cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministrazione della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici federali sono competenti per i loro fondi.

3 Alla Confederazione compete altresì la segnalazione dei posti di dogana e la segnalazione riguardante le regolamentazioni militari del traffico.

Art. 81 Competenze e diritti di partecipazione in ambito ferroviario

1 I divieti di circolazione ordinati sulla base della legislazione concernente la polizia delle ferrovie possono essere indicati mediante i segnali che figurano nella presente ordinanza. La collocazione di tali segnali è decisa dall’impresa ferroviaria d’intesa con l’autorità.

2 L’autorità sente il parere dell’autorità di sorveglianza delle ferrovie e dell’amministrazione delle ferrovie prima di far collocare o rimuovere demarcazioni in corrispondenza dei passaggi a livello o segnali stradali che avvertono della presenza di passaggi a livello o di veicoli ferroviari su strada.

Art. 82 Competenze e diritti di partecipazione riguardanti le aree di circola-

zione di proprietà privata

1 Per garantire la sicurezza sulle strade pubbliche, l’autorità può adottare le regolamentazioni che s’impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che servono soltanto all’uso privato.

2 I proprietari di strade, vie o piazzali che, per proteggere la loro proprietà, hanno ottenuto su di essi un divieto o una restrizione di circolazione, possono collocare il corrispondente segnale munito del pannello integrativo «Privato» o «Strada privata», secondo le istruzioni dell’autorità.

3 I proprietari di aree di parcheggio private possono collocare il segnale «Parcheggio» (D.13) secondo le istruzioni dell’autorità. Il segnale può recare il nome dell’azienda.

Art. 83 Vigilanza

1 L’autorità verifica i segnali collocati da organizzazioni o privati in virtù degli articoli 82 capoversi 2 e 3 e 90 capoverso 4. I segnali collocati senza autorizzazione sono rimossi a spese dei responsabili.

2 I Cantoni sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulla segnalazione, anche se i compiti concernenti la segnalazione sono delegati ai Comuni.

3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può esaminare le regolamentazioni locali del traffico in vigore sulle strade di grande transito ed eventualmente abrogarle.