Avamprogetto_1B
Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 24Fedlex · Progetto
a. sul margine della carreggiata, prima delle isole pedonali e di restringimenti altrettanto brevi, quando una corsia ciclabile esistente deve essere interrotta;
b. per segnalare la circolazione di velocipedi in senso inverso nelle strade a senso unico non sufficientemente larghe per alloggiare una corsia ciclabile.
Art. 69 Linee di arresto e linee di attesa
1 Le linee di arresto e le linee di attesa (K.12 e K.14) vanno tracciate sempre, salvo nel caso di strade non pavimentate. Dove la larghezza della strada lo consente, vanno completate con una linea longitudinale continua (K.16); può mancare nelle strade a senso unico.
Art. 69a Linee di guida
1 Le linee di guida (K.18) vanno tracciate come segue:
a. agli sbocchi larghi, come prolungamento delle linee di arresto e delle linee di attesa per delimitare la carreggiata (K.18, esempio 1);
b. sulle strade con diritto di precedenza che cambiano direzione a un’intersezione, per demarcare la strada e mostrarne chiaramente il tracciato (K.18, esempi 2 e 3).
2 Inoltre, possono essere tracciate:
a. in corrispondenza delle aree contigue di circolazione, che non formano un’intersezione con la carreggiata, per contrassegnare la delimitazione tra la carreggiata e l’area contigua di circolazione;
b. al centro della carreggiata, per contrassegnare la delimitazione tra la corsia e parti della carreggiata che non fanno parte della corsia (K.18, esempio 4).
3 Al centro della carreggiata le linee di guida possono essere tracciate unicamente se vi si trovano elementi edili in rilievo rispetto alla carreggiata. Vanno applicate due linee a una distanza pari:
a. a 150–250 cm se la larghezza massima degli elementi edili è di 250 cm;
b. alla larghezza dell’elemento edile se nel punto più stretto è largo almeno 250 cm.
Art. 69b Superfici vietate al traffico
Le superfici vietate al traffico (K.19) possono essere interrotte unicamente se dividono correnti veicolari circolanti nei due sensi di marcia.
Art. 70 Posti di parcheggio
I posti di parcheggio possono essere completati con il simbolo del veicolo o con un’iscrizione soltanto se la corrispondente restrizione è contemporaneamente indicata mediante l’apposito segnale. Questo principio non si applica ai posti di parcheggio demarcati mediante i simboli «Persone disabili» (I.46), «Velocipede» (I.42) o «Veicolo elettrico» (I.25).