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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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b. le regolamentazioni del traffico rese necessarie da cantieri la cui durata massima è di un anno.

4 I segnali per le regolamentazioni del traffico di cui al capoverso 1 possono essere impiegati per al massimo 60 giorni prima della pubblicazione della decisione, se sono necessari per garantire la sicurezza stradale.

5 Le persone con un interesse particolarmente degno di protezione possono chiedere che, a posteriori, l’autorità provveda a emanare e pubblicare una decisione per i segnali la cui collocazione è stata ordinata senza decisione e per le demarcazioni; fanno eccezione i segnali di cui al capoverso 2.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Art. 78 Segnali e demarcazioni mancanti o non conformi

1 Se, soddisfatti i requisiti giuridici per la loro collocazione, i segnali e le demarcazioni non adempiono le altre prescrizioni, segnatamente se sono impiegati segnali o demarcazioni non previsti, le persone con un interesse particolarmente degno di protezione possono chiedere che si intervenga per colmare la lacuna.

2 Se, laddove necessari, i segnali e le demarcazioni mancano, le persone con un interesse particolarmente degno di protezione possono chiedere che vengano ordinati.

3 Qualora la richiesta non venga soddisfatta, può essere pretesa l’emanazione di una decisione impugnabile.

Capitolo 11: Competenze, diritti di partecipazione e vigilanza

Art. 79 Competenze dei Cantoni

1 La segnalazione è di competenza dei Cantoni. Sono fatte salve le disposizioni seguenti.

2Se per la costruzione, la modifica, il risanamento di una strada o la configurazione dello spazio stradale sono necessarie regolamentazioni del traffico, la costruzione di isole spartitraffico e simili, vanno interpellate, al momento di elaborare i piani, tanto l’autorità quanto la polizia cantonale della circolazione. La polizia cantonale della circolazione va altresì interpellata al momento di approvare i piani per l’ubicazione delle fermate dei veicoli del servizio pubblico di linea.

Art. 80 Competenze della Confederazione

1 Per la segnalazione sulle strade nazionali e sulle parti costitutive secondo l’articolo 2 lettere c–e dell’ordinanza del 7 novembre 200713 sulle strade nazionali, è competente l’USTRA. Per la segnalazione nell’ambito del completamento della rete appro-

13 RS 725.111