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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine
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c. i pilastri, i paletti, gli alberi e simili, mediante strisce orizzontali nere e bianche;
d. gli ostacoli al di sopra della carreggiata, mediante strisce verticali nere e bianche.
2 Se il tracciato di una strada è facilmente riconoscibile, non è necessario contrassegnare le superfici laterali.
3 La suddivisione delle carreggiate su autostrade o semiautostrade può essere effettuata mediante spartitraffico.
Capitolo 10: Procedura e protezione giuridica
Art. 77 Principi
1 L’autorità deve decidere e pubblicare le regolamentazioni locali del traffico che sono indicate mediante segnali di prescrizione o segnali luminosi. Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è divenuta esecutiva.
2 Per collocare i segnali seguenti non sono necessarie né decisioni né pubblicazioni:
a. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (B.12);
b. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (B.13);
c. «Altezza massima» (B.24);
d. «Velocità massima» (B.26), che indica il limite generale di velocità sulle semiautostrade;
e. «Fermata al posto di dogana» (B.37);
f. «Polizia» (B.38);
g. «Strada principale» (D.06);
h. «Autostrada» (D.03);
i. «Semiautostrada» (D.04);
j. «Velocità massima 50, Limite generale» (B.27);
k. «Larghezza massima» (B.23) sulle strade principali elencate nell’allegato 2 lettera C dell’ordinanza del 18 dicembre 199112 concernente le strade di grande transito.
3 Non necessitano di decisione e di pubblicazione neppure:
a. le regolamentazioni temporanee del traffico la cui validità massima è di otto giorni;