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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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Capitolo 3: Segnali di pericolo

Art. 9 Prescrizioni sulla collocazione dei segnali di pericolo

1 I segnali di pericolo possono essere collocati soltanto dove l’utente attento della strada non può riconoscere a sufficienza il pericolo e non ha motivo di prevederlo.

2 I segnali di pericolo possono essere impiegati per segnalare un danno al manto stradale, ma soltanto temporaneamente.

3 I segnali di pericolo vanno collocati:

a. all’interno delle località, poco prima e comunque al massimo 50 m prima del punto pericoloso;

b. fuori delle località, 150–250 m prima del punto pericoloso;

c. sulle autostrade e semiautostrade, nel punto pericoloso o al massimo 100 m prima; se impiegati come presegnali, sono inoltre collocati 500–1000 m prima del punto pericoloso.

4 Se il punto pericoloso si estende su un tratto piuttosto lungo o se più punti pericolosi si susseguono a distanza ravvicinata, al segnale di pericolo può essere aggiunto il pannello integrativo «Lunghezza del tratto» (I.03); se ritenuto più opportuno, il segnale di pericolo può essere ripetuto a distanze adeguate.

Art. 10 Curve

I segnali di curva (A.01-A.04) vanno collocati:

a. all’interno delle località, soltanto in via eccezionale;

b. fuori delle località, soltanto se la segnalazione delle curve mediante frecce direttrici è impossibile, inadeguata o insufficiente.

Art. 11 Strada sdrucciolevole, caduta di sassi

1 Il segnale «Strada sdrucciolevole» (A.11) può essere impiegato soltanto:

a. temporaneamente, nel caso di incidenti e simili;

b. stagionalmente, in combinazione con il pannello integrativo «Carreggiata gelata» nei punti in cui vi sia un rischio elevato di gelo o neve gelata;

c. conformemente all’articolo 9 capoverso 2.

2 Il segnale «Caduta di sassi» (A.13) può essere impiegato soltanto nei punti in cui vi è una forte probabilità che gli utenti della strada vi sostino in modo prolungato.

Art. 12 Bambini

Il segnale «Bambini» (A.15) può essere collocato soltanto in corrispondenza di scuole, parchi giochi e luoghi simili.