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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine
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Art. 87 Pubblicità stradale in prossimità delle autostrade e semiautostrade
1 È vietata la pubblicità stradale nei pressi delle autostrade e semiautostrade.
2 Tuttavia sono ammessi:
a. un’insegna aziendale per ciascuna azienda e per ogni senso di circolazione;
b. gli annunci inerenti all’educazione stradale, alla prevenzione degli incidenti o alla gestione del traffico; le eventuali indicazioni sul responsabile degli annunci possono coprire al massimo un decimo della superficie del cartello.
3 Negli impianti accessori e nelle aree di sosta sono ammessi:
a. per posti di rifornimento un’insegna aziendale luminosa sull’edificio e una sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l’impianto accessorio;
b. per ristoranti e motel un’insegna aziendale luminosa sull’edificio, una sul lato lungo e una sul lato breve dell’edificio;
c. la pubblicità stradale che non possa essere percepita dai conducenti sulle corsie di marcia.
Art. 88 Autorizzazioni
1 Per la posa e la modifica della pubblicità stradale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità competente in base al diritto cantonale. Il rilascio di un’autorizzazione per la pubblicità stradale lungo le strade nazionali di prima e seconda classe compete all’USTRA, sempre che detta pubblicità sia collocata su fondi di proprietà della Confederazione; in tutti gli altri casi l’autorizzazione può essere rilascia solo previo consenso dell’USTRA.
2 I Cantoni possono stabilire eccezioni all’obbligo di autorizzazione per la pubblicità stradale all’interno delle località.
Capitolo 13: Disposizioni penali e disposizioni finali
Art. 89 Disposizioni penali
È punito con la multa:
a. chi colloca pubblicità stradale in violazione delle prescrizioni;
b. l’impresa di costruzione o la persona responsabile della segnalazione di un cantiere, che viola le disposizioni della presente ordinanza sulla segnalazione dei cantieri.
Art. 90 Applicazione dell’ordinanza, eccezioni
1 Il DATEC può dichiarare giuridicamente vincolanti norme tecniche riguardanti la messa a punto, l’aspetto e la collocazione di segnali, demarcazioni e dispositivi di delimitazione del tracciato stradale. Tali norme sono elencate nell’allegato 1. Il DATEC può modificare l’elenco.