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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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c. ai margini delle autostrade nel caso di incidenti, di congestionamento del traffico, di nebbia, gelo e simili pericoli.

4 Non sono ammesse le luci rosse o verdi adoperate da sole. I segnali di luce lampeggiante e di luce rossa girevole sono ammessi soltanto in corrispondenza dei passaggi a livello.

Art. 62 Impiego dei sistemi di segnali luminosi per la gestione temporanea

delle corsie

1 Il sistema di segnali luminosi per la gestione temporanea delle corsie può essere attivato esclusivamente per chiudere temporaneamente singole corsie oppure per dare il via libera sulle corsie o sulla corsia di emergenza.

2 La chiusura di tutte le corsie mediante un sistema di segnali luminosi è ammessa soltanto in casi di emergenza.

Art. 63 Ubicazione dei semafori

1 I semafori per i veicoli sono collocati sul margine destro della carreggiata. Possono essere:

a. collocati sul lato sinistro della corsia esterna sinistra, quando la carreggiata presenta più corsie;

b. ripetuti al di sopra della corsia o, in casi particolari, dopo il punto che comporta un conflitto delle precedenze oppure sul lato sinistro;

c. collocati esclusivamente al di sopra della carreggiata, sempreché non sia possibile o opportuno collocarli sul margine della corsia;

d. collocati, in casi speciali, in numero di due per un’unica corsia (ad es. nel caso di ferrovie il cui tracciato si snoda lungo la carreggiata), al fine di regolare diversi sensi di marcia; in questo caso, la corsia deve avere una larghezza di almeno 4,5 m e i semafori devono poter essere attribuiti inequivocabilmente alle rispettive correnti veicolari.

2 I semafori per i pedoni vanno collocati sul lato opposto della strada.

3 I semafori per i ciclisti possono essere aggiunti ai semafori per gli altri veicoli. In combinazione con luci destinate ai pedoni, nonché in altri casi particolari, possono essere collocati sul lato opposto della strada.

cfr. anche disposizioni transitorie e modifiche da decidere a parte

Capitolo 8: Demarcazioni

Art. 64 Disposizioni generali

1 Sono vietati gli elementi edili e di arredo urbano simili alle demarcazioni che possono essere confusi con esse o comprometterne l’effetto o che in altro modo