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Consultazione 2009/89: Revisione totale dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC) e dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) · 38 pagine

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5 Se due cartelli per zone si susseguono, le norme del traffico che figurano sul primo cartello devono essere ripetute, modificate o abrogate sul secondo.

Art. 20 Segnali di fine validità

Possono essere impiegati unicamente i segnali di fine validità di cui all’allegato 1 numero 2.5 AP-OUStr 6 nonché i segnali di fine validità di tutti i segnali per zone.

Sezione 2: Segnali di divieto

Art. 21 Divieti generali di circolazione

1 Se a una intersezione l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (B.01), ma l’uscita è possibile in misura limitata (ad es. per il servizio a domicilio), la precedenza dei veicoli che escono va revocata dal segnale «Stop» (C.01) o «Dare precedenza» (C.02).

2 Se l’accesso a una strada è vietato dal segnale «Divieto di accesso» (B.02), l’autorità può autorizzare eccezioni per velocipedi e ciclomotori nonché per il traffico in senso inverso d’importanza subordinata, segnatamente per veicoli del servizio pubblico di linea.

3 Sulle autostrade e semiautostrade, il segnale «Divieto di accesso» va collocato all’altezza delle corsie d’uscita nonché delle corsie d’accesso agli impianti accessori e alle aree di sosta, nel senso contrario alla direzione obbligatoria e, di norma, in numero di due su entrambi i lati della strada.

Art. 22 Divieti parziali di circolazione

1 Il «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (B.12) e il «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (B.13) possono essere collocati unicamente sui tratti di strada di cui all’allegato 2 dell’ordinanza del 29 novembre 20027 concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

2 Su un unico segnale possono figurare al massimo due o, nel caso di strade secondarie poco importanti oppure all’interno delle località, al massimo tre divieti parziali di circolazione.

Art. 23 Altezza dei veicoli

Il segnale «Altezza massima» (B.24) va collocato prima di sottopassaggi, gallerie, ponti coperti, costruzioni che sporgono sulla carreggiata e ostacoli simili, quando veicoli fino a 4 m di altezza non possono passare senza pericolo in tali luoghi. Il segnale va collocato nelle immediate vicinanze dell’ostacolo.

6RS ...

7 RS 741.621