Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 8: Altre disposizioni organizzative Art. 29 Attuazione

Capoverso 1: la collaborazione e la ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni resta in larga misura immutata. I Cantoni organizzano gli uffici G+S come ritengono opportuno per ché conoscono le realtà locali e le consuetudini cementatesi nella pratica. In particolare sono possibili anche forme di collaborazione intercantonale.

Capoverso 2: il compito della diffusione di G+S resta invariato.

Art. 30 Vigilanza

I Cantoni sono responsabili per il corretto svolgimento delle offerte e allo scopo gli uffici svolgono controlli sistematici e periodici. Se necessario i loro rappresentanti possono eseguire controlli sul posto. Irregolarità vanno chiarite e annunciate all’UFSPO; che svolge il controllo a livello globale. Le notificazioni relative a reati o violazioni dell’ordinamento giuridico svizzero inviate dagli organizzatori agli uffici G+S ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 devono essere inoltrate da questi alle autorità di perseguimento penale.

Art. 31 Collaborazione dell’UFSPO con Cantoni e federazioni sportive

Si intende rinunciare alla commissione di specialisti nel campo di G+S prevista fino ad ora (art. 49 ss, O G+S) La revisione della Legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA; RS 172.010) aveva fra gli altri lo scopo di rinunciare nei limiti del possibile al’impiego di commissioni extraparlamentare puramente consultive. I membri di commissioni extraparlamentari vengono proposti ad personam ed eletti dal Consiglio federale. La collaborazione con Cantoni e federazioni sportive avviene molto spesso su base meramente funzionale, per cui più che l’opinione personale o l’atteggiamento del singolo si tratta di presentare le opinioni specialistiche e le posizioni delle organizzazioni che si rappresentano. La collaborazione con questi importanti partner pertanto deve essere curata in futuro nell’ambito di incontri e conferenze alle quali vengono inviati a seconda dei temi trattati rappresentanti sempre diversi dei singoli partner.

Il fatto che detti partner vengano ascoltati prima di prendere decisioni importanti è talmente normale che non c’è bisogno di farne esplicitamente menzione.

Capitolo 3: Promozione generica dello sport e dell’attività fisica

Sezione 1: Promozione dello sport e del movimento degli adulti Art. 32 Programma sport per gli adulti svizzera (ESA)

Con il programma Sport per gli adulti svizzera esa l’UFSPO si impegna per diffondere lo sport e il movimento in età adulta. In collaborazione con alcune organizzazioni partner selezionate consente formazione e perfezionamento di qualità per i monitori di spot per gli adulti (formazione dei quadri), secondo il modello della formazione dei quadri G+S. Contrariamente a quanto avviene in quella però non si propongono corsi o offerte di sport per gli adulti. Ai monitori esa riconosciuti è permesso l’uso del logotipo “sport per gli adulti svizzera esa” di proprietà della Confederazione.

La base legale di esa si trova nell’articolo 3 della LPSpo