Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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Art. 69 Mandati di ricerca
Oltre alla propria attività di ricerca scientifica nel campo dello sport l’UFPSPO può attribuire mandati a istituti di ricerca pubblici o privati per mezzo di contratti di diritto pubblico. Come esempio si può citare la collaborazione con l’Osservatorio sport e movimento svizzera (www.sportobs.ch) che su mandato dell’UFSPO si occupa della raccolta, dell’analisi e della pubblicazione di dati sullo sviluppo dello sport e dell’attività fisica in Svizzera.
Art. 70 Sovvenzioni per la ricerca
Oltre alle attività di ricerca dell’UFSPO e dei lavori di ricerca attribuiti ad altri per mandato la ricerca nelle scienze dello sport deve poter essere sostenuta tramite sovvenzioni federali. Ciò tuttavia a condizione che i progetti siano collegati a questioni attuali della politica dello sport e della promozione dello sport. Oltre a ciò prestazioni proprie del beneficiario dei sussidi sono sempre una condizione imprescindibile per l’attribuzione dei contributi. La scelta dei progetti degni di sostegno deve essere fatta nell’ambito di una procedura e in base alla valutazione data da specialisti (peers). La decisione sull’attribuzione di contributi di ricerca a norma dell’articolo 31 lettera f LPSpo spetta al DDPS mentre tutte le altre sovvenzioni nel campo dello sport sono assegnate previa decisione dell’UFSPO.
Art. 71 Statistiche
All’UFSPO si concede la possibilità di svolgere o di far svolgere su mandato rilevamenti statistici e ricerche nel campo dello sport per completare le statistiche dell’Ufficio federale di statistica.
Titolo 3: Sport di prestazione Art. 72 Misure di sostegno
Il capoverso 2 da seguito nella pratica alla mozione parlamentare Hess (99.3039). Devono poter approfittare dei contributi solo le scuole che ricevono da Swiss Olympic il sigillo di garanzia «Swiss Olympic Sport School». Attualmente sono cinque le istituzioni che soddisfano tali presupposti; il liceo per sportivi di Davos, l’Hochalpine Institut di Ftan, la scuola per sportivi di Engelberg, la Nationale Elitesportschule turgoviese e la scuola di commercio per sportivi ed artisti di Briga.
Art. 73 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali
Capoverso 1: i presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente; al centro del sostegno si trovano campionati mondiale ed europei organizzati da federazioni sportive internazionali ed assegnati per un’edizione alla Svizzera.
Lettera c: come avvenimenti a scadenze regolari si intendono ad esempio le gare FIS di Coppa del mondo di sci che si tengono regolarmente nelle stesse località, come ad esempio Wengen o Adelboden.
Lettera e: la federazione sportiva nazionale deve sfruttare la manifestazione per sostenere con misure eccezionali il proprio sport a livello sia di giovani sia di adulti.
Capoverso 2: in base alla LPSpo contributi di sostegno sono possibili solo se i Cantoni partecipano adeguatamente alle spese della manifestazione o del congresso (art. 16 cpv. 1