Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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Art. 51 Obbligatorietà

La limitazione del campo di applicazione agli apprendisti della formazione professionale di base si giustifica perché gli allievi nei cicli di studio per la maturità professionale dopo aver ottenuto un certificato federale di capacità non sottostanno più all’obbligo della scolarità obbligatoria e anche il giorno dedicato all’insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base non basta per aumentare il numero di lezioni di educazione fisica.

Art. 52 Quantità

La materia obbligatoria educazione fisica viene considerata negli ordinamenti scolastici sotto forma di numero totale di lezioni all’anno per tutta la durata della formazione professionale di base. Ciò consente un’attuazione più flessibile a seconda dei programmi di insegnamento professionali e delle peculiarità dei singoli istituti scolastici. In linea di principio si dovrebbe insegnare l’educazione fisica in modo ottimale sia per quantità sia per qualità e allo scopo due lezioni a settimana sono ottimali. Per motivi di organizzazione però ciò non è possibile per tutte le professioni.

Con 520 ore o più all’anno di insegnamento scolastico le lezioni occupano in linea di principio più di un giorno e mezzo a settimana. Quando si hanno questi orari scolastici lunghi e soprattutto se predomina l’insegnamento di tipo scolastico sono giustificate pertanto 80 lezioni all’anno di educazione fisica. Con meno di 520 lezioni l’anno, considerata la minore disponibilità degli apprendisti nelle scuole professionali (massimo 9 lezioni per giorno di scuola) sono invece sufficienti 40 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Nel calcolo del totale di lezioni annue si computano le lezioni specialistiche e quelle di cultura generale, ma non quelle di approfondimento di cultura generale.

Art. 53 Programma scolastico quadro e programmi di insegnamento per l’educazione fisica

L’UFFT, previa consultazione dell’UFSPO per gli aspetti specialistici, elabora le direttive per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali in un programma scolastico quadro. La realizzazione dello stesso nella pratica è demandata alle singole sedi delle scuole professionali o agli insegnanti e viene controllata dai Cantoni.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti

Gli apprendisti devono ricevere dal proprio insegnante almeno una qualifica (valutazione delle prestazioni e nota) l’anno, che viene registrata. Forma e contenuto della valutazione delle prestazioni raggiunte vengono stabilite dalle scuole professionali nell’ambito del programma di educazione fisica. Ad esempio è possibile osservare su un periodo piuttosto lungo le competenze personali, sociali e sportive, testarle e preparare una valutazione individuale e fondata. In tal modo l’educazione fisica risulta concretamente percepibile come materia, per la scuola, gli insegnanti, le imprese di tirocinio e anche per gli apprendisti.