Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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27cpv 1 let a). Se poi si tratta di violazione del dovere di controllo e assistenza si è inoltre tenuti a informare a norma dell’articolo 11 capoverso 2.
Art. 16 Monitori G+S
I monitori G+S sono gli effettivi responsabili dell’attuazione di G+S nella pratica. Sono loro a guidare i singoli corsi e campi e ad assumersi quindi la principale responsabilità in merito a struttura e sostegno dello sport destinato a bambini e giovani.
I dettagli relativi ai compiti dei monitori G+S sono descritti nell’ordinanza del DDPS.
Art. 17 Coach G+S
Il coach G+S rappresenta l’organizzatore delle offerte G+S nei confronti dell’UFSPO e dell’ufficio cantonale. Ogni organizzatore deve nominare un coach, responsabile della corretta amministrazione delle offerte proposte. Fra i suoi compii rientrano in particolare la coordinazione delle offerte G+S dell’organizzatore, l’annuncio nei termini previsti e il conteggio corretto, l’iscrizione dei membri dell’organizzazione alla formazione dei quadri e consulenza, sostegno e controllo dei monitori G+S sotto gli aspetti amministrativi ed organizzativi nello svolgimento di corsi e campi G+S. Oltre a ciò dovrebbe garantire che i monitori G+S della sua organizzazione adempiano regolarmente il dovere di perfezionamento.
I dettagli relativi alla formazione e ai compiti dei coach G+S sono descritti nell’ordinanza del DDPS.
Art. 18 Allenatori G+S delle giovani leve
La funzione è nuova, dato che finora gli allenatori G+S delle giovani leve erano considerati come monitori G+S. Dato però che dal punto di vista della formazione, del riconoscimento e dei compiti loro affidati sussistono tutta una serie di differenze è pienamente giustificata una regolamentazione ad hoc.
La formazione di queste persone avviene solo in parte nel quadro di G+S. Quando si tratta di allenatori di quadri giovanili regionali o nazionali di regola il presupposto è una formazione professionale riconosciuta come allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale o allenatore di sport di punta con esame professionale superiore.
I dettagli relativi a formazione, riconoscimento e compiti degli allenatori G+S per le giovani leve sono descritti nell’ordinanza del DDPS.
Art. 19 Esperti G+S
Gli esperti G+S si occupano della formazione dei quadri nell’ambito di G+S. Come specialisti delle sicurezza possono essere incaricati del controllo dei programmi di corso e di campo o di svolgere ispezioni. Gli esperti G+S fungono pertanto da longa manus dell’UFSPO e svolgono un’importante funzione che conferisce loro una posizione di massima fiducia all’interno del sistema nel suo complesso.
Per semplificare, in futuro si rinuncia alla figura dell’istruttore G+S che non è altro che un esperto per il gruppo di utenti 3. Considerato che hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri esperti non si giustifica oltre uno status particolare. Anche in futuro però le associazioni giovanili saranno coinvolte nella formazione dei “loro” esperti.