Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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Il capoverso 5 rimanda agli sport ammessi a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 per i quali si possono versare soltanto somme forfetarie finalizzate allo sviluppo delle rispettive discipline. Non vengono invece concessi contributi ai singoli organizzatori di offerte.
Art. 22 Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S
Il capoverso 1 elenca i criteri per stabilire l’ammontare dei contributi federali. Che i contributi per il gruppo di utenti 7 vengano stabiliti in modo diverso a seconda del livello di prestazione risponde alla prassi attuale.
Capoverso 2: per le offerte che prevedono un impegno maggiore in termini di personale, sicurezza o infrastruttura possono essere previsti contributi maggiori. In un primo tempo essi saranno destinati come finora all’utilizzazione di guide alpine patentate nella disciplina alpinismo / sci escursionismo.
Capoverso 3: nel quadro della fase di sperimentazione e di introduzione di G+S-Kids per le offerte in questo ambito sono stati concessi di norma contributi superiori. Con l’integrazione di G+S-Kids nel sistema importi più elevati devono essere corrisposti solo se i monitori dispongono di una formazione specifica G+S-Kids e si tratti di una offerta polisportiva.
Nelle offerte con partecipanti affetti da andicap l’organizzatore deve essere sostenuto con importi superiori se per l’assistenza ai partecipanti deve essere impiegato almeno un monitore G+S in più e questi dispone di un perfezionamento specifico nel settore.
Art. 23 Ammontare dei contributi per i coach G+S
Capoverso 1: i contributi per i coach devono essere limitati a un forfait del 10 per cento dell’importo totale versato per lo svolgimento dell’offerta.
Capoverso 3: se la funzione di coach viene svolta nell’ambito di un’attività di servizio non giustifica contributi ulteriori a favore dell’organizzatore.
Art. 24 Contributi alla formazione dei quadri
Essenzialmente gli organizzatori svolgono i corsi della formazione dei quadri a spese proprie. L’UFSPO versa loro aiuti finanziari come partecipazione alle spese sostenute.
Non devono essere sovvenzionate le formazioni dei quadri svolte da istituzioni esterne se costituiscono parte integrante di un ciclo di formazione. Ad esempio l’alta scuola professionale di formazione bernese (Berufs- Fach- und Fortbildungsschule Bern BFF) nel quadro della formazione professionale come puericultrice offre agli iscritti la possibilità di svolgere la formazione da monitore G+S-Kids.
Si vuole fare in modo che il DDPS nelle disposizioni di dettaglio riprenda la prassi attuale per la quale ai Cantoni possono essere versati contributi più alti per offerte della formazione dei quadri nel caso in cui l’offerta non potrebbe aver luogo per insufficiente numero di iscritti. Il presupposto è che la Confederazione abbia un particolare interesse alla tenuta di questi corsi. È quanto avviene ad esempio con i moduli di sicurezza o con i corsi organizzati in una determinata regione linguistica cui si sono iscritti solo pochi partecipanti.