Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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re all’ufficio cantonale G+S (istanza di controllo) violazioni delle direttive di G+S. Se si ha ragione di sospettare un reato o una violazione della legge elvetica l’organizzatore deve inoltre informare le autorità di perseguimento penale (in particolare nei casi di violenza fisica, maltrattamenti, molestie sessuali), anche se non conosce la fattispecie di reato o della violazione di legge. È sufficiente essere convinti che sia accaduto un atto illecito in relazione ad una attività G+S.
Il capoverso 3 regola le informazioni sui rischi. Da responsabili coscienziosi di società o federazione sportiva è lecito attendersi che dispongano di una assicurazione di responsabilità civile per coprire i rischi derivanti dalle attività svolte in ambito sportivo.
Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri
Capoverso 1: la formazione dei quadri viene gestita dall’UFSPO e dai Cantoni che nella loro qualità di autorità di sorveglianza garantiscono che i corsi della formazione dei quadri si svolgono nel rispetto delle direttive e della filosofia di G+S.
Capoverso 2: nella formazione dei quadri possono essere coinvolti anche terzi che diano opportune garanzie di una formazione di qualità per i monitori, in primis federazioni sportive. Le istituzioni attive nella formazione che vengono prese in considerazione sono università, scuole superiori e scuole professionali che integrano la formazione di quadro G+S nei propri cicli di studio. Con questi soggetti l’UFSPO stipula accordi di collaborazione.
Capoverso 3: considerato che gli organizzatori della formazione dei quadri sono autorità pubbliche o terzi da esse incaricati, i dettagli sullo svolgimento della formazione possono essere regolati tramite direttive.
Capoverso 4: la Confederazione versa contributi agli organizzatori della formazione dei quadri (cfr. art. 24). Come contributo alle spese gli organizzatori possono inoltre chiedere ai partecipanti una partecipazione alle spese. Con il principio dell’adeguatezza si vuole impedire una sorta di lotta concorrenziale fra gli organizzatori che potrebbe avere un influsso sulla qualità della formazione.
Sezione 5: Quadri G+S Art. 13 Quadri
Capoverso 1: la nozione di quadro G+S comprende monitori, coach, esperti e allenatori di giovani leve. Per la legge fino ad ora vigente questi ultimi erano compresi fra i monitori, mentre ora sono previsti come categoria autonoma di quadri.
Il capoverso 2 regola i presupposti per la concessione del riconoscimento di quadro G+S. La procedura è essenzialmente suddivisa in due fasi, anche se il candidato di regola non lo nota neanche. Al termine della formazione l’organizzatore valuta se il candidato risponde ai requisiti richiesti e invia all’UFSPO una richiesta di riconoscimento che consiste nel registrare la persona interessata nella banca dati nazionale con l’indicazione delle relative raccomandazioni. L’UFSPO controlla i dati ricevuti e decide in merito al riconoscimento attivando la persona nella banca dati. In casi motivati l’UFSPO può respingere la richiesta dell’organizzatore (ad es. dopo verifica del certificato di buona condotta).