Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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Capoversi 1 e 2: la Confederazione da un lato promuove le offerte di formazione e perfezionamento delle organizzazioni partner con contributi di sostegno e dall’altro può svolgere propri corsi della formazione dei quadri, come fa nella formazione degli esperti.
Art. 33 Quadri
Capoverso 1: dato che non vengono versati contributi per lo svolgimento di singole offerte di sport per gli adulti non si sente il bisogno della figura del coach come in G+S.
Capoverso 2: la procedura per l’attribuzione del riconoscimento di quadro è analoga a quella prevista in G+S:
frequenza del corso di formazione dei quadri tenuto da un’organizzazione attiva in que-
sto ambito;
richiesta dell’organizzazione all’UFSPO per il riconoscimento del candidato;
decisione dell’UFSPO in merito al riconoscimento.
In casi motivati l’UFSPO può non accogliere la richiesta (ad es. se si hanno dubbi riguardanti una ineccepibile reputazione del candidato)
Art. 34 Formazione dei quadri
Contrariamente a quanto avviene per il programma G+S la regolamentazione della formazione dei quadri e del perfezionamento successivo (inclusi durata e contenuti) resta di competenza del DDPS, dato che manca nella LPSpo una norma che deleghi la materia.
Art. 35 Doveri
Nella loro attività i quadri esa devono fare costante riferimento ai principi di fondo di esa e in particolare a quelli della correttezza e della sicurezza nello sport.
Nel caso di ripetute violazioni l’UFSPO può vietare a un quadro esa l’uso del marchio e revocargli il riconoscimento (art. 39 cpv. 3). Se le violazioni avvengono nell’ambito della formazione dei quadri ad opera dei rappresentanti dell’organizzazione della formazione l’UFSPO basandosi sull’articolo 30 della legge sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu) può rifiutare il pagamento o se del caso rescindere il contratto di partenariato con l’organizzazione
Art. 36 Monitori ESA
Come per G+S nell’ambito di esa sono escluse attività in sport motoristici e aeronautici e in sport a rischio (in particolare canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee jumping).
Art. 37 Organizzatori di formazione e perfezionamento dei monitori ESA
Capoverso 1: contrariamente a quanto avviene in G+S non si vuole limitare l’accesso a esa di imprese commerciali, dato che la Confederazione non concede contributi ai singoli corsi.
Capoverso 2: le formazioni per i monitori esa sono svolte essenzialmente da organizzazioni partner private (in casi eccezionali dai Cantoni) riconosciute dall’UFSPO come organizzatori della formazione dei quadri con appositi contratti di prestazione. Negli accordi di partenariato