Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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Sezione 2: Offerte G+S Art. 3 Principio

Capoverso 1: come finora l’elemento centrale di G+S è il sostegno di corsi e campi dei singoli organizzatori di attività destinate ai giovani. Un sostegno di manifestazioni sportive isolate continua ad essere escluso in linea di principio, perché lo sport ha effetti durevoli se praticato in modo continuo e regolare. Pertanto durata e regolarità delle attività sono importanti criteri per stabilire se esse vadano sostenute. Oltre a ciò la Confederazione sostiene formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti e allenatori delle giovani leve attivi in G+S (formazione dei quadri).

A proposito di corsi e campi G+S si parlava finora di formazione dei giovani. In futuro si vuole rinunciare a tale definizione poiché troppo restrittiva rispetto agli obiettivi descritti all’articolo 2.

Capoverso 2: per semplificare le procedure amministrative gli organizzatori in linea di principio devono annunciare e conteggiare i corsi e campi nel quadro di una pianificazione globale che comprende un lasso temporale di un anno al massimo (= offerta G+S).

Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S

Capoversi da 1 a 3: l’abbassamento dell’età minima G+S all’anno in cui il bambino compie 5 anni costituisce la principale novità rispetto alle norme attuali. Fissando i limiti di età si sancisce a livello di ordinanza quella che era una prassi finora seguita dall’UFSPO. Come fino ad ora per partecipare (con diritto ai sussidi) ad un’offerta G+S è necessario essere domiciliati in Svizzera o cittadini svizzeri. Oltre a ciò la Confederazione basandosi sull’accordo con il Principato del Liechtenstein dell’8 aprile 1998 (RS 0.415.951.41) garantisce le prestazioni di «Gioventù e sport» anche a bambini e giovani domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

Capoverso 4: l’organizzatore decide su chi ammettere alle offerte G+S e chi può partecipare alle offerte proposte. Non sussiste alcuna pretesa a partecipare ad una determinata offerta G+S anche se si soddisfano i presupposti previsti nei capoversi da 1 a 3.

Capoverso 5: continua ad essere possibile partecipare ad un’offerta G+S senza diritto ai sussidi. Ad esempio un organizzatore oltre a giovani in età G+S può far partecipare anche un giovane di 22 anni. Dato però che questi non soddisfa i requisiti previsti la sua partecipazione non è considerata ai fini del calcolo dei sussidi cui danno diritto solo i partecipanti in età G+S. In nessun caso comunque il totale dei partecipanti deve superare il massimo stabilito per motivi di sicurezza per un corso o campo G+S. Se tale numero massimo viene superato non si versa alcun sussidio per la relativa attività.

Art. 5 Luogo di svolgimento

Il programma G+S non solo serve a organizzare attività sportive destinate ai giovani, ma indirettamente sostiene e promuove le strutture sportive in Svizzera (sostegno di società e federazioni sportive e gestione di impianti sportivi). I corsi e i campi G+S devono quindi essere svolti in linea di massima in Svizzera e da organizzatori che propongono le proprie offerte essenzialmente in Svizzera. In presenza di motivi o situazioni particolari si possono tenere anche all’estero allenamenti, competizioni o campi isolati (ad es. raduno di giovani leve all’estero, partecipazione a gare internazionali, campi velici sul mare, escursioni in montagna con passaggi di frontiera, etc.).