Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
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Non sono regolate esplicitamente le offerte cantonali a indirizzo prevalentemente scolastico che costituiscono una passerella verso la formazione professionale di base o la media superiore, come il decimo anno o le classi speciali di avviamento professionale. In queste offerte non obbligatorie i Cantoni conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 LPSpo devono garantire attività sportive e motorie adeguate.
Art. 49 Quantità dell’educazione fisica
Basandosi sull’articolo 68 capoverso 3 della Costituzione federale (art. 27 quinquies cpv. 1 aCF) la Confederazione nella legislazione attuale ha dichiarato l’educazione fisica materia obbligatoria quantificando il volume a livello di ordinanza in tre ore settimanali. I Cantoni erano tenuti per legge e garantire un insegnamento dell’educazione fisica di elevata qualità.
La nuova normativa non cambia nulla nel sistema; come fino ad ora la Confederazione dichiara obbligatoria l’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nella scuola secondaria II (art 12 cpv. 2 e 4 LPSpo) e prevede per la scuola dell’obbligo (prescuola elementari e secondaria I) un minimo di tre ore settimanali.
Capoverso 1: la scuola dell’infanzia (prescuola) viene intesa come uno spazio destinato al gioco, all’apprendimento e alla socializzazione, in cui l’insegnamento non è suddiviso in materie, ma si basa sugli ambiti dell’esperienza pratica. Gli insegnanti tengono conto dello sviluppo attuale dei bambini e strutturano le mezze giornate sulla base dei bisogni. Il movimento è parte integrante e regolare dell’insegnamento. L’educazione fisica obbligatoria a questo livello si sostanzia in educazione al movimento e alla motricità, quindi come parte elementare dell’insegnamento. L’ideale sarebbe poter svolgere parte dell’attività fisica in un impianto sportivo e con l’equipaggiamento adatto.
Capoverso 2: le tre lezioni devono essere impartite in almeno due unità a settimana.
Capoverso 3: dato che l’insegnamento a livello di scuola media avviene sotto forme (tipi di maturità) e strutture diverse (materie complementari, materie facoltative d’obbligo, lavori di maturità, etc.) è più pratico e corretto parlare di numero di lezioni per anno scolastico, che consente una maggiore libertà nell’attuazione. Le 110 lezioni si calcolano sulla base di 52 settimane cui si sottraggono 14 settimane di vacanze scolastiche (media svizzera) moltiplicando per 3. Il risultato è 114, arrotondato a 110 in considerazione di altri giorni in cui non si tengono lezioni. Lo sport può avere effetti durevoli soltanto se viene svolto in modo regolare. Anche al livello secondario II l’educazione fisica dovrebbe perciò essere ripartita in modo regolare lungo tutto l’anno scolastico e non essere concentrata esclusivamente in singoli blocchi o settimane.
Art. 50 Programma d’insegnamento
L’UFSPO deve elaborare raccomandazioni riguardanti i contenuti dei programmi scolastici di educazione fisica elaborati nelle diverse regioni linguistiche del paese.
Sezione 3: Insegnamento dell’educazione fisica nella formazione professionale di base
La regolamentazione dell’educazione fisica a livello di scuola professionale, contrariamente a quello che avviene per le scuole elementari e medie, è di competenza della Confederazione. Di conseguenza l’articolo 12 capoverso 5 LPSpo incarica il Consiglio federale di stabilire il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’educazione fisica nelle scuole professionali.