Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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ramento dell’esame o a essa siano collegate determinate conseguenze giuridiche come ad esempio l’esclusione da una formazione ulteriore o il riconoscimento di un predicato (DTF 136 I 229).

Gli studenti, prima di precipitarsi a pretendere l’emanazione di una disposizione, devono comunicare per iscritto il rifiuto di accettare il risultato dell’esame. Fatto ciò la direzione degli studi può illustrare loro i risultati delle prove d’esame e successivamente - nei limiti in cui sono soddisfatti i presupposti dell’articolo 5 della legge sulla procedura amministrativa PA - su richiesta viene aperta una disposizione formale che può essere impugnata con ricorso davanti al tribunale amministrativo federale.

Per poter svolgere gli studi per quanto possibile senza procedure legali pendenti gli studenti dovrebbero far valere la loro opposizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle note o dallo svolgimento delle valutazioni delle competenze. Ricorsi contro l’organizzazione degli esami se del caso vanno pertanto presentati indipendentemente dai risultati degli esami stessi.

Capoverso 4: la qualifica finale che - espressa nella nota finale - da un lato decide sull’esito degli esami finali e dall’altro determina il predicato viene comunicata sempre con decisione.

Art. 66 Ordinamento disciplinare alla SUFSM

Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le infrazioni che possono essere sanzionate.

Nel capoverso 2 sono invece riportate tutte le misure disciplinari che possono essere comminate.

Il capoverso 4 stabilisce cose di per sé evidenti. Con esso si vuole però sottolineare la differenza con l’articolo 66: le misure disciplinari si sostanziano sempre in una decisione impugnabile.

Capitolo 3. Ricerca nelle scienze dello sport Art. 67 Generalità

La Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1) ha lo scopo di sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione basata sulla scienza, nonché la valutazione e lo sfruttamento dei risultati degli studi scientifici. Essa vuole consentire un controllo della collaborazione fra diversi organi di ricerca e l’utilizzazione efficiente dei mezzi federali destinati alla ricerca e all’innovazione. Con le proprie attività in questo settore della ricerca l’UFSPO è soggetto a questa legge. Esso svolge studi propri (ricerca intra muros della SUFSM) e attribuisce mandati di ricerca esterni. Oltre a ciò accorda contributi per lavori di ricerca.

Art. 68 Centro di ricerca

La SUFSM nell’ambito della ricerca settoriale della Confederazione e sulla base di un piano direttivo di ricerca svolge attività di ricerca in questioni relative allo sport e al movimento, Incentrando la propria attività soprattutto nei settori della salute dello sport di massa e di quello di prestazione.