Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti
La disposizione non attribuisce un diritto a contributi, ma serve come base legale per l’attribuzione in futuro di crediti d’impegno che devono essere approvati dal Parlamento.
Capoverso 2: si possono concedere aiuti finanziari a impianti mobili quando essi meglio rispondono ai bisogni espressi rispetto ad un impianto fisso inteso come installazione collegata in modo fisso e durevole con il terreno. Usando tale definizione si possono quindi finanziare in particolare materiali per la demarcazione e la messa in sicurezza di piste per lo sci, box mobili per i cavalli, pavimentazioni per palestre con la demarcazione dei terreni di gioco, tribune per il pubblico per diversi appuntamenti, sia indoor che all’aperto, materiale vario per la CO, spogliatoi e gabinetti mobili. Sono esplicitamente esclusi contributi alla gestione degli impianti (cpv. 6).
Capoverso 4: contributi alla costruzione o alla ristrutturazione di un impianto sportivo devono poter essere attribuiti in misura pari al 45% massimo dei costi computabili,
se l’impianto è inserito nella CISIN;
la gestione dell’impianto e soprattutto il finanziamento della stessa, inclusa la manuten-
zione corrente e periodica sono assicurate da un ente responsabile della gestione, di diritto pubblico, privato o misto;
l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale sia garantita a
lungo termine da contratti fra ente responsabile e federazioni sportive organizzatori di manifestazioni sportive;
il finanziamento del progetto di costruzione garantito, tenendo conto di eventuali contri-
buti federali.
Il capoverso 5 chiarisce innanzitutto che la Confederazione non può sovvenzionare se stessa. D’altra parte se - ritenendolo adeguato e fattibile - una federazione integra i propri impianti (di allenamento) presso i centri di Macolin e di Tenero si deve poter concedere contributi anche a tale tipo di impianti a prescindere dalla loro collocazione. Una soluzione del genere può infatti risultare vantaggiosa sotto diversi aspetti rispetto alla costruzione di un impianto al di fuori di strutture esistenti. Il presupposto resta comunque che l’impianto in questione serva essenzialmente a soddisfare i bisogni della relativa federazione nazionale e non sia visto come centro di formazione dell’UFSPO. Ciò deve essere garantito tramite appositi accordi.
Art. 45 Centro per gli impianti sportivi
Il servizio di consulenza si rivolge a chi vuole costruire o gestire non solo impianti di importanza nazionale ma anche di livello comunale o privati.
Titolo 2: Istruzione e ricerca
Capitolo 1: Educazione fisica a scuola
Sezione 1: Disposizioni di carattere generale Art. 46 Insegnamento dell’educazione fisica
Capoverso 1: nell’educazione fisica obbligatoria si devono sviluppare e formare abilità e capacità condizionali, coordinative e anche cognitive. La formulazione scelta chiarisce che si tratta di un insegnamento basato sul movimento. In tal modo si considerano la cultura del movimento, dello sport e del gioco e si da un contributo al promovimento dello sviluppo alla