Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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Art. 77 Requisiti per i controlli antidoping

L’agenzia nazionale per la lotta contro il doping nello svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati è tenuta ad osservare standard minimi stabiliti dal Consiglio federale. In particolare deve predisporre ogni anno dei piani di controllo secondo le esigenze minime descritte nel capoverso 1 alle lettere da a - d. Inoltre ai capoversi da 2 a 5 sono descritte esigenze minime per la scelta e la procedura dei controlli. Se il controllo antidoping comporta un intervento invasivo per l’integrità fisica del soggetto (ad es. prelievo del sangue) ora sono previste determinate capacità specialistiche per chi esegue i controlli. In tal modo si vuole evitare che i campioni risultati positivi non possano essere utilizzati come mezzi di prova perché il prelievo non è stato eseguito in modo regolare. Si vuole altresì evitare che l’atleta venga disturbato per l’esecuzione dei controlli più di quanto strettamente necessario e infine si intende fare di tutto per escludere eventuali rischi per la salute.

Art. 78 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse

Il Consiglio federale si limita in questo ambito a prescrivere indicazioni minime per la procedura di analisi onde consentire di prelevare prove che possano essere utilizzate con sicurezza come mezzi di prova in un’eventuale procedura penale. La Fondazione anti doping Svizzera è quindi tenuta a scegliere per lo svolgimento delle analisi un laboratorio che soddisfi tali requisiti di fondo.

Se in controlli sul doping non sono svolti direttamente dall’Sgenzia nazionale per la lotta contro il doping, gli organismi che se ne occupano (ad esempio gli organizzatori) si impegnano a comunicare all’agenzia i risultati degli stessi (art. 20 cpv. 2 e 4 LPSpo). In tal modo è assicurato anche il flusso delle informazioni dai centri di controllo verso l’agenzia nazionale e l’organismo che si occupa delle sanzioni. Inoltre la comunicazione dei dati all’agenzia nazionale le consente di procedere ad una pianificazione ed uno svolgimento efficienti di altre misure di prevenzione e controllo.

Art. 79 Informazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie

Il capoverso 1 concretizza il dovere di informare le autorità di perseguimento penale e giudiziarie previsto nell’articolo 23 LPSpo. Le informazioni sono limitate ai dati che possono servire all’Agenzia nazionale per la lotta contro il doping per l’adempimento dei propri compiti nei settori della prevenzione e del controllo.

Titolo 5: Esecuzione Art. 80 Procedura per il versamento degli aiuti finanziari

La base legale relativa ai contributi per la promozione dello sport si trova nella legge sulla promozione dello sport e a titolo complementare nella Legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (art. 2 cpv. 2 LSu, RS 616). A titolo di eccezione, concretamente in due casi, le disposizioni nella legge sulla promozione dello sport sono formulate come norme speciali che escludono l’applicazione delle disposizioni generali in materia di sussidi. Ciò riguarda l’esclusione delle disposizioni penali previste nella legge sui sussidi e delle sanzioni di diritto amministrativo nel campo di Gioventù + Sport, mentre l’attribuzione dei contributi nel campo di Gioventù + Sport è regolata in modo esclusivo negli articoli da 21 a 27. In questo senso il presente articolo dovrebbe servire solo a evidenziare il rapporto fra le due leggi.