Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 28 pagine

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l’UFSPO stabilisce i diversi sport (discipline e specialità) in cui l’organizzazione partner tiene la formazione dei quadri. Esso è inoltre l’istanza che autorizza tutte le offerte della formazione dei quadri. L’UFSPO attualmente è attivo in prima persona soltanto nel perfezionamento dei monitori.

Contrariamente a quanto avviene per G+S, dove Confederazione e Cantoni propongono su tutto il territorio offerte della formazione dei quadri, per esa sono soprattutto organizzazioni private a svolgere la formazione dei quadri sulla base di accordi con l’UFSPO. Per questo motivo nell’ordinanza del dipartimento si dovrà assicurare che tutte le cerchie interessate abbiano uguale accesso a queste offerte di formazione e perfezionamento. In altre parole si deve imporre agli organizzatori di aprire i propri corsi alle medesime condizioni a tutte le persone interessate.

Art. 38 Esperti ESA

Contrariamente a quella per i monitori la formazione degli esperti esa è compito dell’UFSPO, che per alcune parti di essa può coinvolgere organizzazioni partner, specialmente per la parte pratica della formazione.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti

Capoverso 1: come per G+S in linea di massima ogni due anni si deve frequentare un perfezionamento. Se tale dovere non viene adempiuto, il riconoscimento decade alla fine del secondo anno successivo all’ottenimento o al prolungamento.

Capoverso 2: il riconoscimento può essere riottenuto se si assolve il perfezionamento entro un periodo di quattro anni a partire dalla sua scadenza.

Il capoverso 3 enumera semplicemente i motivi per cui si può revocare un riconoscimento. L’UFSPO decide in merito alla revoca se viene informato in merito al caso. Nel campo dello sport per gli adulti non esiste alcuna base legale che consente all’UFSPO di prendere visione dei dati del casellario giudiziario.

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport Art. 40

Capoverso 1: il sostegno dello sport e dell’attività fisica per tutta la popolazione risponde al mandato fondamentale dell’UFSPO. Con l’articolo 3 della LPSpo si è creata la relativa base legale di carattere generico che consente fra l’altro di prendere misure particolari per determinati gruppi di popolazione (ad es. misure per una migliore integrazione dei migranti o misure di sostegno per chi soffre di un andicap).

Capoverso 2: risponde alla regolamentazione quale finora valida.

Capitolo 4: Federazioni sportive Art. 41

Per promuovere, sviluppare e sostenere lo sport svizzero la Confederazione versa ogni anno contributi all’associazione mantello dello sport elvetico (attualmente Swiss Olympic) e alle federazioni sportive nazionali. Le somme destinate alle singole federazioni sono versate all’associazione mantello per successivo inoltro alle rispettive federazioni. La ripartizione dei